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L'invalidità civile
Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
(art.70 comma 6 legge 388/2000) vedi rilevanza 21
A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
- non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (260.000 lire, 134,28 €);
- non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui sopra, ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Vedi tabella con i limiti di reddito per il diritto all'aumento