Eureka Previdenza

L'invalidità civile

Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili

(art.70 comma 6 legge 388/2000) vedi rilevanza 21

A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Vedi tabella con i limiti di reddito per il diritto all'aumento

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