Istanza respinta o revocata per difetto del requisito socio-economico: presentazione di una successiva nuova istanza amministrativa senza un nuovo accertamento sanitario.
Come è noto, lo status di invalido civile, cieco civile, sordo, dà diritto ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra i quali l’erogazione delle provvidenze economiche.
Per il conseguimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono richiesti, oltre al requisito sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale, alcuni elementi socio-economici rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione e non incidenti sullo stato invalidante. L’accertamento dell’invalidità, pertanto, continuerà a produrre effetti per tutti gli altri benefici previsti dalla legge. È ovviamente fatto salvo il caso in cui la Commissione medica abbia deciso una revisione, alla cui scadenza sarà quindi necessario un nuovo accertamento sanitario.
In caso di reiezione ab origine dell’istanza, ad esempio per difetto di requisito reddituale, qualora quest’ultimo venga ad esistenza in epoca successiva al riconoscimento sanitario dell’infermità, dovrà essere presentata una nuova domanda al fine dell’erogazione della prestazione economica. Ciò nel rispetto delle regole generali e in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale la domanda amministrativa viene considerata quale requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Alla domanda andrà allegato il verbale in corso di validità già esistente - senza quindi riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario - e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
La medesima modalità operativa andrà seguita anche nel caso di revoca della prestazione economica per il venir meno dei requisiti socio-economici ab origine esistenti con conseguente sospensione della prestazione stessa.
Quindi, qualora in epoca successiva l’invalido si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per l’erogazione del beneficio economico, dovrà presentare una nuova domanda amministrativa per il rispristino della prestazione economica sospesa, allegando il verbale sanitario in suo possesso. Anche in tal caso, la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
In entrambe le ipotesi, peraltro, occorre conciliare le esigenze dell’utente con le ragioni dell’Istituto; pertanto, qualora l’accertamento sanitario sia risalente nel tempo - tale è da considerarsi il caso in cui sia stato effettuato due o più anni prima della data di presentazione della nuova domanda - il richiedente, previa valutazione da parte della UOC/UOS, potrà essere sottoposto a visita straordinaria.