Eureka Previdenza

L'invalidità civile

Decorrenza degli interessi legali

(msg.6119/2014)

L’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.

L'invalidità civile

Decorrenza degli interessi legali

(msg.6119/2014)

L’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.

Applicazione della disciplina all'invalidità civile

Tale disciplina è estesa per analogia anche alle provvidenze economiche in materia assistenziale.
Nell’ambito dell’invalidità civile la giurisprudenza, facendo leva sull’art. 7 della legge 533/1973, ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002).
Pertanto:

  • l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
  • la “data di presentazione” va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.

Poiché soltanto dopo la fase di riconoscimento dello status e del grado di invalidità è possibile stabilire quale è l’informazione amministrativa necessaria per la concessione della prestazione dovuta (si pensi, ad esempio, al ricovero per l’indennità di accompagnamento), la domanda potrà considerarsi completa “quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante” (msg.2093/2008).
L’attuale iter procedurale prevede che la comunicazione di tali elementi e notizie avvenga con la trasmissione telematica del modello “AP70”.
Ne consegue che:

  • la data di trasmissione del modello AP70, completo di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
  • gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.

Modalità operative

Decorrenza interessi legali e inserimento della “Data completezza” nei casi di: prima istanza; accoglimento di ricorso amministrativo/autotutela su requisiti socio-economici; autotutela per motivi sanitari.
La Linea di Prodotto “Prestazioni collegate a requisiti socio-sanitari” o “Assicurato - Pensionato”, in fase di prima liquidazione attraverso la procedura LIPE, deve inserire come “Data completezza” la data di trasmissione del modello AP70 completo di tutti gli elementi necessari alla liquidazione. Essa deve essere rilevata dall’applicativo “Fase Concessoria”. A partire da tale data comincia a decorrere il termine di 120 giorni, superato il quale decorrono gli interessi legali se frattanto non è intervenuta la liquidazione.
Qualora il modello AP70 risulti incompleto, la “Data completezza” corrisponderà alla data di comunicazione dei dati mancanti.
Poiché la procedura LIPE non è attualmente collegata alla procedura Fase Concessoria la “Data completezza” deve essere inserita manualmente dall’operatore.
Si sottolinea che questo adempimento va effettuato con la massima attenzione, in quanto l’erronea indicazione di una data anteriore a quella prevista dalla norma può gravare l’Istituto di interessi passivi non dovuti.
Si precisa che nei casi di autotutela per motivi sanitari, in attesa dell’implementazione delle procedure, la data completezza deve essere prelevata dall’AP70 cartaceo trasmesso in esito al provvedimento.

Decorrenza in caso di ricostituzione

Decorrenza in caso di ricostituzione. Inserimento della “Data decorrenza interessi”.

La fattispecie ricorre soltanto qualora siano trascorsi più di 120 giorni tra la data in cui la Linea di Prodotto ha ricevuto tutti i dati/informazioni necessarie alla ricostituzione e la data in cui l’operatore attiva la ricostituzione.
In questo caso dovrà inserire come “data decorrenza interessi” quella corrispondente al 121° giorno successivo alla ricezione dei dati suddetti.

Decorrenza nel caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Decorrenza nel caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Inserimento della “Data completezza”.

Ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, del codice di procedura civile, il decreto di omologa della Consulenza tecnica d’ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica.
Ne consegue che gli interessi sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto. Di conseguenza, l’operatore deve inserire nel campo “Data completezza” la data della notifica risultante in procedura SISCO.
Una volta ricevuta la comunicazione del decreto, sarà cura dell’operatore della Linea di Prodotto provvedere ad inviare all'interessato la richiesta di presentazione del modello relativo ai requisiti socio-economici (mod. AP70).

Decorrenza in caso di contenzioso ordinario in materia sanitaria

Decorrenza in caso di contenzioso ordinario in materia sanitaria (successivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo - ATPO) e/o sui requisiti socio-economici.

In caso di accoglimento della domanda giudiziaria, l’operatore deve inserire la data di decorrenza degli interessi legali stabilita dal Giudice nella sentenza.
Pertanto, qualora l’operatore debba operare in LIPE, affinché inserisca la decorrenza corretta, digiterà nel campo “Data completezza” il 120° giorno anteriore rispetto a quello stabilito dalla sentenza

Prima del msg.6119/2014 erano state impartite le istruzioni col msg. 2093/2008

(msg.2093/2008)

E’ noto che la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’art. 1, comma 783, ha introdotto una significativa innovazione in tema di decorrenza degli interessi legali, modificando il “dies a quo” computabile per il decorso dei 120 giorni per la corresponsione degli oneri accessori sulle competenze liquidate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali.
Con la norma citata e’ stato dunque modificata la storica disciplina in materia, regolata dall’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 che, nel nuovo testo coordinato e riformato, risulta cosi’ formulato:

“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, gia’ in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda.”

La disciplina strettamente attinente alle competenze liquidate a titolo di prestazioni previdenziali, si estende, in via analogica, anche alle altre competenze erogate dall’Istituto ad altro titolo, quindi, anche alle provvidenze economiche in materia di invalidità civile.
Relativamente agli interessi legali afferenti i trattamenti economici di invalidità civile appare opportuno un breve “excursus” sulla storia normativa e regolamentare che li ha disciplinati nel tempo.
In origine l’INPS, nella fase di erogazione delle provvidenze economiche - di cui, nella maggior parte del territorio, ha curato mediante stipula di apposite Convenzioni, anche l’attività di concessione e liquidazione - ha applicato in tema di oneri accessori, la normativa in vigore presso il Ministero dell’Interno (art. 4, punto 1 e art. 5 punto 2, del DPR 21 settembre 1994, n.698) che fissava come “dies a quo” per il computo degli interessi, il 181° giorno dalla data di ricezione della copia dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario da parte della Commissione medica competente; detto termine veniva sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione sanitaria.
Nel corso degli anni, trasferita all’INPS la gestione della materia e in gran parte del territorio, anche l’affidamento dell’esercizio del potere concessorio, la richiesta dei cittadini di equiparare - in tema di interessi legali - i 180 giorni contemplati dalla citata specifica normativa in materia, ai tradizionali 120 giorni previsti dal legislatore per le prestazioni previdenziali, e’ divenuta sempre più pressante, anche attraverso lo strumento del ricorso giudiziario: di fronte a questa mole di ricorsi “seriali”, l’Istituto e’ stato sistematicamente soccombente.
Si andava intanto delineando, da parte della magistratura di legittimità un orientamento contrario ai criteri seguiti dall’Istituto, nel senso di riconoscere il diritto agli oneri accessori, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa anche per le provvidenze agli invalidi civili .
Tale orientamento veniva definitivamente confermato per effetto della sentenza n. 10955/2002 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale stabiliva che “…il credito per rivalutazione e interessi legali dovuti su ratei di prestazione delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa di prestazione…”
Era dunque ormai pacifico che il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta, avesse origine dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce del disposto legislativo della legge finanziaria 2007 illustrato in premessa, nel caso che la pratica amministrativa possa considerarsi completa di documentazione, il computo degli interessi legali sulle competenze spettanti a titolo di provvidenze di invalidità civile partirà quindi dalla data di ricezione protocollata della domanda presentata alla ASL.
Con la medesima istanza, l’interessato chiede anche (art. 1 D.P.R. n.698/94) se pure genericamente, la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione che gli verrà riconosciuta
Relativamente alla compiutezza della domanda amministrativa, va rilevato che dal momento che il cittadino non conosce in premessa il grado di invalidità che gli verrà riconosciuto e la conseguente provvidenza economica cui avrà diritto, a differenza delle altre tipologie di prestazioni, dovrà attendere la regolare richiesta di documentazione afferente il tipo di prestazione concessogli, comprese le autocertificazioni relative ai vari “status” personali che l’Amministrazione non e’ in grado di conoscere ( situazioni reddituali, di ricovero in istituti, ecc.).
Pertanto la documentazione amministrativa potrà considerarsi perfezionata quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza collegato al riconoscimento dello stato invalidante e, quindi, alla data di ricezione (protocollata) dell’ultimo documento pervenuto a corredo della pratica. Da quella data che dovrà essere indicata in procedura, partirà il computo dei 120 giorni per la corresponsione degli interessi legali sulle competenze spettanti.
L’Istituto, in qualità di Ente erogatore delle provvidenze in materia di invalidità civile, dovrà monitorare sull’osservanza dei predetti criteri da parte degli altri Enti gestori del procedimento, segnalando la circostanza all’attenzione dei medesimi, specialmente in quelle zone del territorio dove l’esercizio del potere concessorio e’ affidato ad Enti diversi dall’INPS (ASL, Regioni, Comuni).
In tema di interessi legali un accenno, sia pure non direttamente collegato con le problematiche in esame, appare doveroso in merito alla liquidazione di provvidenze di invalidità civile derivanti da sentenze.
Il riconoscimento di prestazioni in esecuzione di sentenze emesse dalla magistratura dovrebbe essere destinato ad una “corsia preferenziale “ di produzione ma gli adempimenti di liquidazione subiscono costantemente ritardi che - presso alcune Sedi del territorio con rilevanti criticità in tema di contenzioso giudiziario in materia (Campania, Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria ) - registrano punte massime che sfiorano anche i 24 mesi.
Le problematiche relative all’area del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile hanno formato oggetto di numerose relazioni agli Organi deliberanti e di specifiche disposizioni di natura organizzativa ed operativa impartite alle strutture periferiche al fine di arginare il proliferare di azioni esecutive a danno dell’Istituto e contenere i rilevanti oneri derivanti da esecuzioni passive.
Al riguardo si ribadiscono i criteri illustrati a suo tempo con circolare n. 37 dell’11 febbraio 2002 (resa nota con messaggio n. 000003 del 15/02/2002) e, successivamente, con messaggio n. 6297 del 23/02/2005 della Segreteria del Direttore Generale.

 

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