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L'invalidità civile
Ricorsi - Termine per la presentazione
(msgg. 395/2003 e 1035/2004 e 1638/2005)
L’articolo 42, concernente "Disposizioni in materia di invalidità civile", al comma 3, recita testualmente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa". Le Sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel più breve tempo possibile, a coloro che hanno presentato ricorso dopo il 1° ottobre 2003 l’irricevibilità dello stesso e le nuove modalità previste dal citato articolo 42 comma 3. Per quanto sopra, non potranno più essere sottoposti all’esame dei Comitati provinciali ricorsi amministrativi riguardanti la materia delle invalidità civili, pervenuti dopo il 1° ottobre 2003, per i quali è previsto il solo ricorso alla Magistratura ordinaria. Dovranno, invece, essere esaminati i ricorsi presentati fino al 1° ottobre 2003. Il decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, all’art.23, comma 2 convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto testualmente : “l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 42 comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004”. Pertanto, fatta salva la conversione in legge del decreto legge di cui sopra, fino al 31 dicembre 2004 potranno essere proposti ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, secondo le regole previgenti.