Eureka Previdenza

L'invalidità civile

Ricorsi - Termine per la presentazione

(msgg. 395/2003 e 1035/2004 e 1638/2005)

L’articolo 42, concernente "Disposizioni in materia di invalidità civile", al comma 3, recita testualmente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa". Le Sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel più breve tempo possibile, a coloro che hanno presentato ricorso dopo il 1° ottobre 2003 l’irricevibilità dello stesso e le nuove modalità previste dal citato articolo 42 comma 3. Per quanto sopra, non potranno più essere sottoposti all’esame dei Comitati provinciali ricorsi amministrativi riguardanti la materia delle invalidità civili, pervenuti dopo il 1° ottobre 2003, per i quali è previsto il solo ricorso alla Magistratura ordinaria. Dovranno, invece, essere esaminati i ricorsi presentati fino al 1° ottobre 2003. Il decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, all’art.23, comma 2 convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto  testualmente :    “l’efficacia  delle disposizioni di cui all’articolo 42 comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004”. Pertanto, fatta salva la conversione in legge del decreto legge di cui sopra, fino al 31 dicembre 2004 potranno essere proposti ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, secondo le regole previgenti.

L'invalidità civile

Ricorsi - Termine per la presentazione

(msgg. 395/2003 e 1035/2004 e 1638/2005)

L’articolo 42, concernente "Disposizioni in materia di invalidità civile", al comma 3, recita testualmente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa". Le Sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel più breve tempo possibile, a coloro che hanno presentato ricorso dopo il 1° ottobre 2003 l’irricevibilità dello stesso e le nuove modalità previste dal citato articolo 42 comma 3. Per quanto sopra, non potranno più essere sottoposti all’esame dei Comitati provinciali ricorsi amministrativi riguardanti la materia delle invalidità civili, pervenuti dopo il 1° ottobre 2003, per i quali è previsto il solo ricorso alla Magistratura ordinaria. Dovranno, invece, essere esaminati i ricorsi presentati fino al 1° ottobre 2003. Il decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, all’art.23, comma 2 convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto  testualmente :    “l’efficacia  delle disposizioni di cui all’articolo 42 comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004”. Pertanto, fatta salva la conversione in legge del decreto legge di cui sopra, fino al 31 dicembre 2004 potranno essere proposti ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, secondo le regole previgenti.

Decorrenza della soppressione della possibilità di proporre ricorso amministrativo

Con decorrenza dall’1.1.2005, entra in vigore il disposto dell’articolo 42 comma 3, della citata legge n. 326/2003 e, pertanto, da tale data, è soppressa la possibilità di proporre il ricorso amministrativo, a seguito di provvedimento di reiezione di prestazioni di invalidità civile. Le sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che hanno presentato il ricorso dopo il 31.12.2004, l’improponibilità dello stesso e le nuove modalità previste dall’articolo 42 l. 326/2003.

Nello stesso articolo 42, al comma 9, è stato disposto il passaggio delle competenze, in materia di invalidità civile, dal Ministero dell’Interno al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro. Le Sedi avranno cura di comunicare, con la massima urgenza, a tutti i Patronati il contenuto del presente messaggio.

Accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie

Accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie

Decreto di omologazione ex art. 445 bis c.p.c. – CTU con data revisione - adempimenti amministrativi. (MSG. 3766/14 - msg.3905/2014)

L’art. 38 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di procedura civile l’art. 445 bis, che stabilisce nuove modalità per l’introduzione delle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché in materia di pensione d’inabilita e di assegno d’invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222.
La nuova formulazione dell’articolo richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’espletamento dell’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
Tale relazione peritale può anche prevedere una data di revisione, in considerazione della specificità clinico-funzionale delle diverse patologie esistenti.
In assenza di contestazione, e salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., il giudice omologa l’accertamento sanitario con decreto pronunciato fuori udienza, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.
Laddove il giudice omologhi la relazione del consulente tecnico d’ufficio, il decreto di omologazione comporta l’integrale recepimento delle risultanze probatorie indicate nella relazione tecnica.
Ne consegue che l'eventuale mancata espressa menzione della visita di revisione nel decreto di omologa non è, di per sé, ostativa alla revisione stessa.
“A contrario” omettere la visita di revisione, in questi casi, costituirebbe una violazione del disposto del magistrato, con possibili responsabilità erariali dell’Istituto, laddove gli organi di controllo dovessero contestare il mancato svolgimento della visita stabilita dal CTU.
Nei casi in cui nella CTU è prevista una data di revisione, i funzionari amministrativi sono quindi tenuti ad indicare nella maschera di comunicazione di liquidazione, oltre alla data entro cui predisporre il pagamento, anche la data entro cui deve essere disposta la visita di revisione.
Tale adempimento va effettuato sia nel caso in cui il giudice abbia esplicitamente indicato tale data nel decreto sia nell’ipotesi in cui si sia limitato a richiamare la consulenza. In tal modo gli operatori preposti alla liquidazione potranno inserire nel DB Pensioni tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica stessa in tempi utili.
Si invitano le strutture in indirizzo a garantire la massima e tempestiva diffusione al presente messaggio.

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