Eureka Previdenza

Legge 144 del 17 maggio 1999

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali.
Vigente al: 21-12-2013
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA

la seguente legge
ART. 1.
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi,
entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi,
tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di
sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da
realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle
rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche
proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti
e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni
provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata
analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle
connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali
componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le
modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei
programmi di attuazione di cui al comma 3. ((4))
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con
i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita'
concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo
integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana
indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono
trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo
6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione
centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e
regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il
ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da
ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. (3)
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero del tesoro,
dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i
criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del
lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento
periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e
condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di
sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
10) che per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al presente
articolo 1, ivi comprese le spese relative al funzionamento della
rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale
del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e'
incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva
di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314 (in
G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente art. 1 "nella parte in cui
ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano".
ART. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito
della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei
Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del
CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al
CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle
deliberazioni.
ART. 3.
(Compiti del CIPE).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, e' sostituito dal seguente:
" 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni
competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si
riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti
oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente
competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le
attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il
CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta
deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al
CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e,
in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono
fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni
eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n.
59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di
programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono
sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31
dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati
entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione
definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine
di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le
commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle
iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un
funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con compiti di segretario, al quale com-
pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al
singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Art. 4
(Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e
progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo
superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai
fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni
costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini
dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione
preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita'
finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e'
superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere
sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni
proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni
pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente
i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata
alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per
il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi
per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000
alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono
riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata
dal CIPE assegnando il 70 per cento alle di- verse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi
comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla
regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa
depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non
oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza
istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non
superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la
redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un
costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle
disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a
sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto
lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente
e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di
cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente
della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali
di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione
e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e'
documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno
2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289)).
Art. 5.
(Intese istituzionali di programma)

1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una
unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale
denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le
risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel
medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli
interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da
stipulare ai sensi dell'articolo' 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE
del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 1997.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di
finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente
idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle
intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse
destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota
nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti
nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10
"Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito
dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono
affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e
revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate
dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di
attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu'
elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori
risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse
destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere
diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento
di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo
o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi
((eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di
programma)).
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo
stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il
Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di
base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in
parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma
adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le
previsioni del presente articolo.
ART. 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
" 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte
delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e
prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente
dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento
dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".
ART. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).
1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di
progetto. di seguito denominata " Unita' ".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle
pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento
di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito
dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e
di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del
CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici
nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di
essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati
con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n.
109, e successive modificazioni.
4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano
richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-
economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi
dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara
e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n.
109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli
interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori
pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le
modalita' organizzative dell'unita.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte
tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione
di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione,
fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita'
esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico
-finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determi-
nate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Mi. nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico
spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse
destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.
ART. 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi
nella realizzazioni delle opere pubbliche.
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere
pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico
del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative,
possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori
afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di
opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge
originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero
competente".
ART. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della
tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un
consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di
traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel
quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto
sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la
progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed
all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento
paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione
ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato
affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in
corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita'
economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca,
entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei
servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione
adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando
di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da
appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante
dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono,
di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario
della gara.
ART. 10.
(Affidamento in concessione di costruzione
e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della
tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi
comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa
connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega
l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene
(Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro
de£ lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la regione
interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un
consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti
sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva
relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte
autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche'
all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali
tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di
affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata
positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni
necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni
successivi, la gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta,
stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed
all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi,
specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a
cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della
concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza,
essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
ART. 11.
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).
1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514
tra Ragusa e Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale
di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente utilizzo
lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale
"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
ART. 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7
agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono
sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria
anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
ART. 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito
presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un
Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento,
adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le
modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei
contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a
carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici
nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel
rispetto della disciplina comunitaria e nazionale d£ recepimento,
entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di
decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione cconomica, sono disciplinate le
modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al presente
articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente
al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati
specifici dei progetti e delle spese ".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50
miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si
prowede mediante riduzione dello staziamento scritto, ai firi del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica perl'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di spesa di
cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con lc modalita' ed i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo dell'l,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in
rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilitaprofessionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costitui scono economie. I commi
quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di
cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto".
ART. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n
67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attivita' relative alla progettazione del
completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo
13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle
disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo
9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135,
dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il
pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di
esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai
commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del
1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del
citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU"
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5
gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i
100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici
ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza
triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
ART. 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il
decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge
5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980,
e altre disposizioni agevolative).

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, gravano sulla ap posita sezione del fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481,
sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al
capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al
predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e'
autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali
competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di
cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale
e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al
Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle
azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il
completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto
articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. I1 termine di
cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a
carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna,
in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o
decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso
esercitate".
5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e' sostituito dal seguente:
" 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa
dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la
cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4
e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel
cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta
la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose,
dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore
fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino
assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente
redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario
dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune
cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con
assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di
chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta
reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione
puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano,
stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento,
ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e
inerito il seguente:
"ART. 9-bis. (Destinazione delle risorse).
1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del presente decreto sono
destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate
congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese
istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla
crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli
interventi ti ricostruzione e sviluppo".
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in
conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle
funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di
garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068, sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 16.
(Disposizioni in materia di contabilita'
dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito
effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore
di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994,
n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei
pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza.
Art. 17
(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie).

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento
all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito
nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle
eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire
dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, avente natura di " spese obbligatorie
", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse
proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari
di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita'
europee a tutto il 31 dicembre 1 998, il Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie
risorse.
((3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili,
dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati
nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli
interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di
erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle
differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di
rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle
anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le
anticipazioni di cui al comma 1)).
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-
strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle
amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede
a coprire, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le
eventuali perdite ti cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel Progetto
pilota per la predisposizione dei piani regolatori. inserito nel
programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno
19941999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni
italiane interessate dall'obiettivo 1 ti cui al regolamento (CEE) n.
2052188 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni,
nonche' di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e
nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta
con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006, la
copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto
programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio
del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare il contributo
comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non
superiore a lire 18 miliardi .Al reintegro dell'anticipazione
comunitaria al Fondo di rotazione si provirede con le risorse
dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli
interventi di cui al citato obiettivo 1, nell' ambito della
programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale
resta a carico delle disponibilita' tel Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi
strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa
nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a
rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate,
compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, risorse
aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei
piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle
complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione del CIPE,
sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme
derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva
costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme
di intervento previste nella fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987
Interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti, anche per il sostegno di
iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate
dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2,
comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni
concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di
appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura
superiore al limite attualmente previsto.
ART. 18.
(Accesso delle universita' agli accordi di
programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai
finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano
entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
ART. 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorita' amministrative
indipendenti, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di
categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al
Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi
informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000),
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i
dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato
medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il
Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione
predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati Comitati
provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla
base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle
prefetture, attivita' di sensibilizzazione e di rilevazione dello
stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati,
pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i
Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti
dalle categorie gia' rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con
istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in
particolare dei rischi derivanti dalla complessita';
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi
livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili
rischi derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a
cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli
elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.
5. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per
il finanziamento degli oneri relativi alle attivita' di rilevazione
di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000
dei sistemi informatici, nonche' per il funzionamento del Comitato di
studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e
computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da
corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo.
Agli oneri derivanti dal presente articol, pari a lire 5 miliardi per
l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Art. 20
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).

1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree
depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) articolo 5, comma l, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
ART. 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997. n. 449,
sono soppresse la parola: " seguenti ", nell'alinea, e le lettere
a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n.
449 del 1997, le parole: " Per le aree di cui alla lettera d) del
comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con
esclusione della Sicilia e della Sartegna, appartenenti ai
territori di cui al comma 2 ".
ART. 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto
poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un
contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal
2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di
ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad
effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione
finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che
l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione
organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato
tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione
delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della
tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e
competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al
Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo
stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si
provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona"
mento relativo al medesimo Ministero.
ART. 23.
(Personale del Consorzio universitario a
distanza).
1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza,
per il quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza
depositata il 30 aprile 1998, ancorche' in cassa integrazione alla
medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono
essere banditi dalle universita' statali di Cosenza, Catanzaro e
Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle
professionalita' acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
ART. 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali
nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute
esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del
presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano
parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di
appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio
siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole
ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei
ricorrenti o resistenti.
ART. 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e
agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il
rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il
sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone
montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione
delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento
dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6,
10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati
nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche
agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il
procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme
approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: " non superare il 10
per cento " sono sostituite dalle seguenti: " non superare il 30
per cento";
b) all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che
determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo
per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla
trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6
agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle
risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto
del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le
politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle
agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni
medesime ".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, ti cui al capo IV del
titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente
alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati
dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti
interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la
regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in
tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del
presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti
successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico
delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli
articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n.
215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli
esattoriali.
ART. 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di mi
glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le
disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e
67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia'
operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme
approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro
costituzione viene riconosciuta dall'origine.
ART. 27.
(Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e'
inserito il seguente: "Al fine di favorire una maggiore
flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e
di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di
competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative,
nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto
capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a
condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo
stesso intervento".
ART. 28.
(Completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni
montani del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando
le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione
dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine
sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo
dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3 per
cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo
dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della
spesa ammessa al finanziamento ".
2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma
5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno
2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso
dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-
nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera
la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, per con" sentire il completamento della rete di
metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al
metano. Il relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito
dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e'
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di
distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con
fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
concernenti il programma ti metanizzazione del Mezzogiorno ".
ART. 29.
(Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di
revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi
agli interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31
dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i
progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31
ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31
dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211
del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli
esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di
interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE
per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito
dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.
ART. 30.
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei
trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di stu-
dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce
una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli
investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e
terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso
di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da
ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione
tenuto conto della priorita' degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 31.
(Societa' di gestione dei servizi ferroviari).

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle
funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente
gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o
partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire
duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi
destinati alle spese di esercizio.
Art. 32
Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione al "" Piano di sicurezza stradale 19972001 "
della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene
approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di
misure per la promozione c l'incentivazione di piani e strumenti per
migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e
gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e
controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della
pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali
del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da
sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche
ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il
Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal
Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene
aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la
revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento,
fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno
1991, n. l90, e' elevata al 15 per cento. I relativi, importi sono
inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente
al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota
percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai
sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della
sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti
nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue
a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
l999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e
quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento
delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a
interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al
miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.((23))
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato
di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la
sicurezza stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano
nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica
vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma
60) che "Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall'anno 2012".
ART. 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per
l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, e'
trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i
diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il
prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e'
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo
al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle
liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri
poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato,
l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del
gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi
agli organi della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il
predetto ammontare complessivo e' versato dal Comitato in unica
soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1997, n. 410.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
ART. 34.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le
seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia
speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire
20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni
a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono
autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che
verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che " Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."
ART. 35.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente
nazionale di assistenza al volo in societa' per azioni
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al
volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre
2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione
medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera'
dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono
attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 36
Continuita' territoriale per la Sardegna e le
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di
conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna
e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2,
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i
principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della
Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per
l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna
e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli
aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi
di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una
conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i
contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il
bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei
trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni
interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure
previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il
rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo
di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento
della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole
minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui
prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da
aziende artigianali, agricole e di pesca , estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di
servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di
servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati.
In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle
Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore
accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo
schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5
non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di
lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione
non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. (9)
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di
trasformazione, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con
sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale
previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e
media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese
industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
((5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di
riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di
autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree
interessate dalla continuita' territoriale, modifica le direttive ivi
previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di
autotrasporto, nonche' delle distanze chilometriche percorse in mare
e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre
il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che
garantiscano la parita' di condizioni di esercizio tra tutte le
imprese del settore)).
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di
lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma
235) che la modifica di cui al comma 4-bis del presente articolo ha
effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata
in vigore della sudetta legge n. 350/2003.
ART. 37.
(Disposizioni in materia di censimenti).
l. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale
dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo
scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della
legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo l 7,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con
i Ministri di Volta in volta competenti a seconda del tipo di
rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa
nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi
pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le
modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei
dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale
(SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il
confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati
delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati ti svolgere
le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le
spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento
tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti
a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e
di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le
caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste
che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso
determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri
elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione
territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il
personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro;
c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con
contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre
tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche,
ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti
esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni
censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte tegli organismi incaricati telle
attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non
dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cori'
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura
socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza
inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti
necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di
carattere internazionale, comunitario, nazionale i' e locale, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa a tutela tei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata
l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13
luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a
carico delle risorse destinate ai censimenti.
ART. 38.
(Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito
dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le
politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire
una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori
necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e
prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di
ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.
ART. 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23
dicembre 1998, n .448).
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la
parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "nonche' a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" e'
sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data
restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo
periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta
deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale
data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il
termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le
delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in
conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e'
fissato al 15 maggio 1999".
ART. 40.
(Sicurezza idraulica dei territori
del Bacino del Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari
alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po
interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, e'
autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle
imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella
progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31
dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
ART. 41.
(Norme per il mercato del gas naturale).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas
naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto,
stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti
del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al
servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga
nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del
servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita',
la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas
naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al
sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo
del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche'
urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori
nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti
contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per
costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas,
uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi
ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia
salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas
costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa'
separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna
conti separati per le attivita' di importazione, trasporto,
distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita'
non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare
discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per
l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del
gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia
per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei
su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione
del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni ti
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali
condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
ART. 42.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc-
cessive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento,
al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati
realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei
comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono
acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio
del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere e' trasferita
ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente.
Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze,
sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il
contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del
programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di
attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di compietamento necessari per l'ultimazione delle
opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di
entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di
urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di
ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato
di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la
realizzazione, non risultino piu' compatibili con l'esigenza
prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al
citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad
oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti
di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il pi-
ano individua altresi' le relative esigenze finanziarie, inclusi
gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorita' da seguire. Gli
oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le
controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al
trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di
cui al comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue
funzioni, si avvale del personale gia' in servizio presso la
struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 1
marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni
pubbliche; si avvale, altresi, della consulenza di un gruppo di
supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da
un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il gruppo di supporto e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; con il medesimo decreto e' stabilito il relativo
compenso da imputare alle disponibilita' della contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
al comma 3 per le finalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione
del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla
gestione commissariale e' autorizzato il limite d'impegno
ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto
alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti
che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con
il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la definitiva chiusura del programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo e' delegato
ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti
legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma
3, il trasferimento delle opere e degli alloggi , ove gia' non
avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovra' avere luogo,
comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3
da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere
secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di
semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione
dell'intervento;
d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli alloggi e delle
opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto
con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi
rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire
l'attribuzione in proprieta' degli alloggi, mediante riscatto degli
alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione
secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in
base a criteri di finalita' sociale dell'opera, privilegiando
nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il
perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non risulti
possibile, in base a criteri di economicita' della gestione;
4) prevedere la possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni
con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia
di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la
determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di
capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e
della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili
trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi
trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i
nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle spese
documentate sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti
per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di
servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso,
eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonche' le
relative modalita' di pagamento, prevedendo altresi la
possibilita', per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del
procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni
esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme
eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle
somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di
espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la
compatibilita' finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o
da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente
all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1
ottobre 1996, n 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.
Art. 43
Misure in materia di programmazione negoziata

1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3
dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione
Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli
enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle
risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da
destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o
frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa
2000, (nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio
ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla
compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attivita' di Malpensa 2000) nell'ambito dell'apposito accordo di
programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli
aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo
scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari
di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque
anni in tali centri abitati, ((ovvero di acquisizione di immobili ad
uso residenziale purche' con titolo di edificazione anteriore al 17
aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di
cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n.
10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale))
dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di
volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di
inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali
livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai
patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra'
prevedere criteri e modalita' ti controllo e rendicontazione, sulla
base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal
contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del
contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di
dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al
responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia'
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il
comma 25 e' inserito il seguente:
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
ART. 44.
(Disposizione interpretativa).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317,
va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi
ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti
concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che
la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo
stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di
annullamento, data di cessazione dei lavori.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

Art. 45
(Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali nonche' norme
in materia di lavori socialmente utili).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di
strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la
ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo
e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu'
decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema
degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare
riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del
Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del
ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli
interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto
delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini
dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in
funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure:
giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori
fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da
consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o
reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti
individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo
scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo
della effettiva situazione di disagio con revisione e
razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree
territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto
all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle
diverse areedel Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di
lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le
piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie
per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono
il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo in conformata' con le direttive dell'Unione
europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli
obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di
impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa
nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia
di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non
costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del
mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita'
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12
mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la
eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e
dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente
comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento
al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale
occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi
strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati
ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la
continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del
ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere
piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle
competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di
integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare
anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase
sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli
stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o Intercategoriali con apporti
finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle
esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni,
della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi
provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici
prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative
alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da
rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento
di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di
disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere
con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente
protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per
l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per
i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di
formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento
all'effettiva frequenza;
1) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che
agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale
tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del
tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri
di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese
al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire
maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la
piu' agevole conoscibilita' delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto
sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione
degli interventi ti cui al presente articolo da parte delle
amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese
al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di
integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano
esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal
secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica
utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle
regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a
carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente
percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi
non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad apportare le
necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione
regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di
iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti
successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio
continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno
1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari
operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il
31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione
soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2,
deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui
e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri
direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere
approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che
utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano
maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori
socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono
comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto
nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli
ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli
incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le
Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base
di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente
le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili
alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in
armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere
approvati progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo
la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed
alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati
alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, e' riservata una quota del 30 per cento dei
posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e'
stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i
trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti
di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione
delle relative attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo
di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600
milioni a favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative
attivita' progettuali. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista
telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma
1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio
1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo
il termine di presentazione della domanda per il conseguimento
dell'indennita' di disoccupazione e' differito al 31 maggio 1999; da
tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11
agosto 1973, n. 533;
b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i
trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e
integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000
unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200
unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30
giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita'
con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate
in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula
dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e'
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il
limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori
di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici
mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta
determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo
periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del
1998; (2)
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite
massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un
numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo
complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di
mobilita', ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350
unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n.
223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del
Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (2)
g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita'
relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998,
prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al
relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, la parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno
e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono
inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo
9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2
del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n.
608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo
nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30
ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre
a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli
operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto
al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972
per gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre
1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono
inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del
reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e' prorogato di sei mesi. All'articolo 17, comma 2, della legge
5 febbraio 1999, n. 25, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti "nove mesi".
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per
l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di
assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10
marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
qualora non abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo'
permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico
su cui viene definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e
alle province anche in eccedenza al contingente previsto
dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle
regioni e alle province le relative risorse finanziarie
corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi
e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento
ti mobilita' dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di
spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il
periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate
trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od
altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione
devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente
competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla
prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di
cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altre cause.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettere h ed i)) che in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogate le
indennita' di mobilita' di cui alla lettera f), comma 17, del
presente articolo 45 nel limite di lire 10 miliardi, di cui alla
lettera c), comma 17, del medesimo articolo 45 nel limite di lire 21
miliardi, di cui 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al
secondo periodo della medesima lettera c).
Art. 46
(Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali
derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione
degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o
con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita'
connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la
chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il
periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non
oltre il ((31 dicembre 2000)), una indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti
disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario,
nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di
traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata
prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del
Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione
dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria
del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni
aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede
sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero
massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro,
da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma,
della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista
dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la
richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i
datori tori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla
citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle
d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale, compresi tra il 24 marzo l999 e il (( 31 dicembre 2000 )),
non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata
stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le
imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4
miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge I 9 luglio 1993, n. 236.
ART. 47.
(Delega al Governo in materia di revisione
dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991,
n. 125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le
discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime
giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita',
nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi c
principi e criteri direttivi
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di
parita', anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare,
con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con
organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di
promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento
alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di
riqualificazione e formazione professionale
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa
antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonche' di quelle rela-
tive al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di
giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le
discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle
funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti,
ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle
strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei
consiglieri di parita', con valorizzazione delle competenze ed
esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di un Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita',
finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilita' del
Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10
miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita' in
misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e
ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilita' delle
stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio
promosse dai consiglieri di parita';
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei risultati conseguiti per effetto della
ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f)
revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive,
anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle pro-
cedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n.
125 del 1991, nonche' previsione di strumenti e di misure volti a
favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di
parita' e di non discriminazione tra i sessi, in particolare
attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto
del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve
essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo
per le attivita' dei consiglieri di parita' di cui al comma 1,
lettera d).
ART. 48.
(Norme in materia di incompatibilita' del
personale docente degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di
incompatibilita' previste per il personale docente dipendente dallo
Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si
applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e
16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508
del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994
sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al
sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15
dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al
presidente della provincia, che decide in ma definitiva.
ART. 49.
(Disposizioni in materia del personale degli
Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e
20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante
organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie
disponibilita' finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi,
in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo determinato a
seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato
mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo
continuativo di almeno dodici mesi profili professionali
contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire,
entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la
trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato
in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste
dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
ART. 50.
(Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno
ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei
territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al
comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono
sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
ART. 51.
(Associzione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di
specializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca,
nonche' di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti
nelle aree economicamente de. presse, e' conferito, a carico del
Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello
Stato all'associazione per lo sviluoppo dell'industria nel
Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di studio
e di ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e'
destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree
depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
ART. 52.
(Disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento).
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi
dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di
accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti
sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano
beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri
trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra
indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla
diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero
del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 53.
(Disposizioni in materia di attivita'
socio-sanitarie)
1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti
nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio
di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle
reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a
termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24
giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato,
qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di
personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi
medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative
attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al
precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono
avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria
per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di
espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto
che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei
contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche erogate da
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento
delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano
applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla
medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le
parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano
privi di effetto.
ART. 54.
(Fondi disponibili degli enti previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi
disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da
destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1
dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi
disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle
quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli
anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per
finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici
di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture
sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui
destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni.
Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre
1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta
legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 55
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ",
delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle
turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche;
nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito,
assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera
a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui
all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla
lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi
dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di
ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera
c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un
premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle
retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono
retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo
118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non
potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito
ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni
pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.
88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre
entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica
dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e
della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al
riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e
piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non
riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere ti
revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite,
non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura,
nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli
dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro
rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad
assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della
gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e
4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi
siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi
lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti
retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione
di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto
o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del
lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i
progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere
determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega
di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le
modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche'
l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando
che sono considerate malattie professionali anche quelle, non
comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine
lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite
secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai
prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui
scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione
connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del
livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e
gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del
bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura,
assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche'
quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il
trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la
rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di
decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o
malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001,
della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme
annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o
finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita'
approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto
previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a
mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del
Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e
privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non
professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie
per identificare il soggetto, le cause e le circostanze
dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da
apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al
numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti,
con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le
moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la
utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca
l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del
bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione
dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea
copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con
conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali
consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio
dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri
che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli
interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente
corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque
membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono
nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri
previsti dal presente comma in relazione all'INPS ".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19,
secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La
rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica
anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica
anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
(15) (16) ((21))
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i
contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto
presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai
contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in
materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della
soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma
7-septies) che "Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5
dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno".
-------------


AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
4-duodecies) che "Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al
16 giugno".
ART. 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla
gestione del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si
applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e
successive modificazioni.
ART. 57.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza,
perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o funzioni
identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di
amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei fondi
speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e
loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano ti
risanamento dei fondi in deficit e con possibilita' di armonizzazione
al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute
al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della
finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di
armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164, dei contributi e delle misure e modalita' di erogazione delle
prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita'
separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' degli enti, inclusi gli enti di previdenza
e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e'
necessaria la personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione
amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i
principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare
sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto,
comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo
organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di
rigorosi criteri di professionalita', e previsione della nomina del
presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24
gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali
organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo
di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i
principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il
principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e
vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima
dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di
vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza
dell'attivita' degli enti stessi con gli indirizzi di politica
generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in
coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi
organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di
concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e
l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture operative
specializzate nonche' di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare,
della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture
impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legilativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
ART. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione
da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili".
2) il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione
di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il
calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente
determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime
modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su
proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne
renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un
comitato amministratore, composto di ((dodici)) membri, di cui due
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque
designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in
rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e ((cinque
designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti
al Fondo medesimo)). Il comitato amministratore opera avvalendosi
delle strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore
opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I
icomponenti del comitato amministratore durano in carica quattro
anni.
((3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo)).
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del
Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle
elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo
i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un
gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al
comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma
2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai
Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita'
connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di
capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo
le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";
b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo
modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono
considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale";
c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di
tali soggetti " sono inserite le seguenti: " o di diverse
disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo
VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva
l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3,
settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al
periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le
rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza,
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e
IX, puo' essere comandato, previo assenso degli interessati, nel
limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di
attivita' nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi
quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle
amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per
le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare
"Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi
annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il
trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo
determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di
previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I
datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle
agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso,
salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti
entro la data di entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato
al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non
versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994
al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli
interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale,
decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che
intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta
all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo
trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della
presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle
imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla
presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita' contributiva anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altra causa.
16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al
quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi,
della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume
di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e
collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie
strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i
problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore".
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma
5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S,
in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati
ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente
prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il
1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui
all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai
redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative
e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono
trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato di rate
consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se
questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le predette
imposte in sei rate.
Art. 59
(Utilizzo dei proventi derivanti da
sanzioni in materia di lavoro sommerso).

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per
cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli
strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento
dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di
cui al presente comma".
((2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005
ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236)).
ART. 60.
(Regime contributivo delle erogazioni previste
dai contratti di secondo livello).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al
3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo
2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo
periodo e' soppresso.
ART. 61.
(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).
l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al
presente Capo, ((nonche' per l'espletamento di funzioni di
collaborazione e di studio)) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e'
autorizzato ad utilizzare ((fino al 31 dicembre 2001:))
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino
ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di
lavoro ((. . .)) rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di
cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni
in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica
non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad
una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione
giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento
economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri
rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale
prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione,
e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo
onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
Art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
ART. 63.
(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il
coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e
dell'assegno al nucleo familiare".
ART. 64.
(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui
alla legge
1975, n. 70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a
rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975,
n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri
finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di
aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza
integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti
dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonche' la
gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761
sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti
aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi
medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e'
riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico
integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in
vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate
anche ai fini di quiescenza e delle anzianita' contributive maturate
alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta
ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi
obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli
importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico
del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali e' istituita
apposita evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno
altresi' carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino
al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi
titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonche' il gettito
del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato
un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o
maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
((22))
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei
trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995,
dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione
imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile
fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al
trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio
utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in
ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione
pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della
prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex
dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di
scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento
dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi
di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali
il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le
contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai
trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio
di base, agli iscritti alla gestione e' riconosciuto il diritto
all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla
base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente
articolo.

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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 19) che le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo si' interpretano
nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia
dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora
in servizio. In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul
maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed
e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita'
lavorativa.
ART. 65.
(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, le parole "1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti "1997,
1998 e 1999" e le parole "1996 e 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "1996, 1997 e 1998".
Art. 66
(Integrazione del Fondo per l'occupazione e
interventi in materia di formazione continua).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 900 miliardi per l'anno
1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000. ((3))
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge
24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a decorrere dall'anno 1999 in
lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1,
lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli
interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto- legge n. 148 del
1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere
dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano,
secondo le rispettive competenze, le attivita' di formazione e
istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti
pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata
contenente l'elenco delle attivita' svolte, dei soggetti che le
svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con
la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del
numero delle persone a cui e' stata impartita la formazione e degli
effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi
soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100
miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per
l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti
piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda
la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si
provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le
risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma
21) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
ART. 67.
(Modifiche all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono
inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di
formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri
soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono
sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
Art. 68
(Obbligo di frequenza di attivita' formative).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226)).
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le rela-
tive iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 , lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002, ;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per
l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190
miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per
la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiate, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra
le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere alt altresi' destinate al sostegno
ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'articolo 16 della
citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la
regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui
al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 69.
(Istruzione e formazione tecnica superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai
giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del
sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al
quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per
coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di
cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi'
definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo
142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che
sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra
sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione
di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi
dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti
pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in
forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma
l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle
linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a
valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse
finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche
altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al
presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e
alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione
rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito
nazionale.
ART. 70.
(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza
per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa
(INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro,
sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione
e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi
sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita
evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri
per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la
regolamentazione delle posizioni maturate. ((9a))
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il Decreto 28 settembre 2004, n. 285 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi
dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i
seguenti:
a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria;
b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti
da aziende industriali;
c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da
proprietari di fabbricati;
d) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
dipendenti da studi professionali;
e) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
dipendenti da farmacie;
f) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i
farmacisti collaboratori."
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

ART. 71.
(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale
al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del
codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8
agosto 1995, n. 335, di seguito denominate " Fondi pensione ",
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti
dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive
di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del
lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati "
strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa
debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della
stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa,
di seguito denominate " societa' del gruppo ", ovvero da qualificati
operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita'
semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari
in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di
misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi
prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da
emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di
eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli
strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6
comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e
manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli; previsione
di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli
strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge,
limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di
devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a
disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in
corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti
dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con
possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una 0
piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e)
applicazione del regime tributario previsto per il versamento
dell'accantona. mento annuale del TFR alle operazioni previste alle
lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura
fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi
per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6,
comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori
finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del
medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla
conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili
in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se
dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di
strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa
debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al
TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso
venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a
cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione
nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli
ti debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in
media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti
finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura
dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo
21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli
oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in
contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro
il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione,
nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi
pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge
con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, c della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilita' di procedere
all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente
comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad
almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la
forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale";
b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le
parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte", e' aggiunto
seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo
da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle
convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e
all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioni aventi ad
oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la
forma della pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli
a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono
inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse
disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio
funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate,
all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che
devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,
settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere
sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono
esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso,
unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle carriere
direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti
dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto
per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia
retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e'
corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e
quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e
il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il
quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I
regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di
vigilanza" e dopo le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le
seguenti: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle
societa' cooperative qualora siano osservate in favore dei soci
lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del
codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
6. Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione
sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei
decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicita' annuale per
i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con periodicita' triennale negli anni successivi
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72.
(Disposizioni finali).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella
Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita
una diversa decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1999
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
BASSOLINO, Ministro del alvoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

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