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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Volontari del soccorso alpino e speleologico
Beneficiari
Possono astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni:
- I lavoratori dipendenti che svolgono attività di volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI). La retribuzione relativa alle giornate di assenza per il soccorso alpino è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha la facoltà di chiederne il rimborso all'INPS. (circ. n. 60 del 04.03.1993 - circ. 126 del 10.05.1995);
- I lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993). Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.