Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Requisiti per il diritto
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Volontari del soccorso alpino e speleologico
Requisiti per il diritto
(Decreto 24.03.1994 n. 379 - circ. n. 126 del 10.05.1995)
Requisiti per il diritto sono:
- Essere lavoratori autonomi iscritti in una delle gestioni speciali dell'INPS o dipendenti di un'azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori all'INPS.
- Essere inseriti nell'elenco dei volontari del soccorso CAI. L’elenco viene trasmesso annualmente all'INPS dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
- Essere impiegati in attività di “soccorso ad infortunati o a chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale”.