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Contratti di solidarietà
Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995
(circ.70/2015)
Con la presente circolare vengono emanate le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.
L'art. 6, comma 4, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 – prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
Si osserva che la misura e i criteri del beneficio sono stati recentemente rivisitati in conseguenza della modifica alla disciplina introdotta dal DL 34/2014.
L’impianto antecedente all’intervento legislativo sopra richiamato è stato più volte trattato dall’Istituto, da ultimo con la circolare n. 48 del 31 marzo 2009, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco dei benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, comunque stipulati entro il 31/12/2005.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - ha recentemente autorizzato il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008. Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa di cui trattasi trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate nel Fondo per l'occupazione.
In merito all’applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Alla riduzione contributiva in oggetto saranno ammesse le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.
La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.
Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari[2] che, per comodità, di seguito si riassumono.
La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento. Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999[3] le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Esclusioni.
Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, non potranno fruire dello sgravio i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc...).
Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa dei datori di lavoro interessati.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà dal 31.12.2005 al 30.06.2008, accompagnati da Cigs, ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".
Il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferiscono i flussi UniEmens con i quali viene operato il conguaglio. Detto periodo è comunque limitato alle denunce contributive aventi scadenza di pagamento il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[4].
Nel caso di imprese cessate ovvero laddove il periodo sopra indicato non risulti sufficiente a favorire le operazioni di conguaglio, il recupero sarà effettuato attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.
UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla riduzione contributiva.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “L900” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti).
Si ribadisce che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [5].
Controlli.
Al termine dei periodi in cui è possibile effettuare le operazioni di recupero, le Sedi interessate provvederanno a verificare la congruità delle somme conguagliate dalle imprese con quelle comunicate dal datore di lavoro nell’ambito dell’istanza.
Contratti di solidarietà
Contratti di solidarietà ed altre prestazioni
MALATTIA E MATERNITA'
I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994). Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia spetta sia l'indennità di malattia per le ore considerate lavorative che il trattamento di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta la sola integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.
FESTIVITA'
Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro.
Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).
Le festività soppresse non sono integrabili.
CONGEDO MATRIMONIALE
L'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei C.d.S., di conseguenza spetta l'assegno per congedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal C.d.S. e in aggiunta, per lo stesso periodo, l'integrazione salariale per C.d.S.
C.I.G.O.
E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S., nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria),circ. n. 71 del 1986.
C.I.G.S.
Il C.d.S. è cumulabile con la CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione; in caso di crisi aziendale deve essere previsto il risanamento ed il recupero occupazionale (Circ. n. 103 del 1995).E' da sottolineare che il cumulo tra i due istituti deve essere riferito all'unità produttiva e non ai lavoratori addetti all'unità stessa. Qualora risultino emanati per la stessa unità produttiva sia il decreto concessivo del trattamento straordinario per contratto di solidarietà sia quello concessivo della CIGS, stante la coincidenza temporale dei due benefici, è indispensabile che i lavoratori interessati dalla CIGS non siano gli stessi coinvolti nel contratto di solidarietà, in quanto è tassativamente escluso che il singolo lavoratore possa cumulare i 2 trattamenti. La diversità deve sussistere per tutto il periodo di coesistenza. Il cumulo tra C.d.S. e CIGS è escluso nell'ambito di un'impresa che abbia cessato l'attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza per essere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso un accordo per la gestione degli esuberi.
Contratti di solidarietà
Tipo A
(art. 1 legge 863/84)
La principale fonte normativa è costituita dall'art. 1 legge 863/84; alla stessa sono state apportate successive modifiche dalle Leggi n. 236 del 19/07/1993 e n. 608 del 28/11/1996, e dal D.P.R. n. 218/2000.Il ministero del Lavoro, con il decreto n. 46448 del 10 luglio 2009, ha definito nuovi criteri e modalità di accesso ai C.d.S. difensivi ed ha abrogato i Decreti Ministeriali n. 31445 del 2002 e n. 32832 del 2003.
AZIENDE BENEFICIARIE
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento.
Dal 1° genaio 2014 partiti e movimenti politici (circ.167/2014).
Dal requisito occupazionale, sopra indicato, sono esonerate le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici. Le imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale non possono stipulare contratti di solidarietà, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. E’ escluso il ricorso ai contratti di solidarietà nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nell’edilizia, e per i contratti a termine di natura stagionale.
LAVORATORI BENEFICIARI
I contratti di solidarietà si applicano ai lavoratori con qualifica di impiegati, quadri, operai, con esclusione dei:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali;
- dipendenti di partiti e movimenti politici (circ.167/2014) (circ.87/2014). Non spetta ai Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato, nonché dei Gruppi costituiti presso i consigli regionali (msg.5865/2015).
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.
MODALITA' APPLICATIVE
La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile. E’, invece, esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.Sono validi anche gli accordi che portano ad una riduzione orizzontale o verticale dell’orario di lavoro, per i quali deve essere, comunque, calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali. Il decreto ministeriale n. 46448/2009 – all’art. 4, comma 3, dispone che la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Al riguardo il Ministero del Lavoro con nota n. 0003558 dell’8 febbraio 2010, ha precisato che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell’orario (60%) deve essere riferito alla media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Dall’applicazione di tale modalità di calcolo ne consegue che per alcuni lavoratori la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, potrà essere superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale e per altri inferiore. E’ necessario, però, che la riduzione dell’orario, così concordata, rispetti, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella già determinata nel C.d.S., devono prevederne le modalità nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al contrario, in caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova domanda.
Non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.
MISURA
La norma generale prevede che ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell'integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa (msg. n. 008097 del 22/03/2010). La Legge n. 220 del 2010 ha stabilito che, anche per l’anno 2011, la misura del trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti è pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro (msg n. 003729 del 15/02/2011).
L’integrazione salariale corrisposta al lavoratore, decurtata della percentuale di riduzione del 5,84%, non è assoggettata ai massimali mensili previsti per CIGO e CIGS. L’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale sulle somme integrate.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il trattamento è, generalmente, anticipato dall’azienda. Il D.M. n. 46488/2009 ha previsto la possibilità di chiedere il pagamento diretto con le stesse modalità previste per la CIGS. In questo caso la domanda, oltre che all’Ufficio del Lavoro, deve essere presentata contemporaneamente anche al Servizio Ispezioni del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base all’ubicazione delle unità aziendali interessate dall’intervento stesso.
DURATA
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi ai sensi della Legge n. 863 del 1984, prorogabili, ai sensi della Legge n. 48/1988, per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
Il periodo di C.d.S. si somma alla CIGO e alla CIGS per determinare i 36 mesi nel quinquennio, quale limite massimo di durata degli ammortizzatori sociali. Tale limite può essere superato, qualora il ricorso al contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991.
Contratti di solidarietà
Tipo B
(Art. 5 comma 5 legge 236/1993)
Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi.
Il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
Il contratto di solidarietà nasce come strumento atto a difendere l’occupazione, facendo in modo che il sacrificio imposto ai lavoratori, in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro, possa essere recuperato attraverso l'integrazione da parte dell'Inps delle quote di retribuzione persa.