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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
La prescrizione
Si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile - circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso - ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ. 149/83 punto 9, 2° capoverso.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2 presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.