Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito Dipendenti del Gruppo Poste Italiane Finalità e ambito di applicazione
-
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
-
Assegno straordinario di sostegno al reddito
-
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
-
Contributi sindacali
-
Contribuzione correlata
-
Cumulabilità
-
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
-
Erogazione in unica soluzione
-
Finalità e ambito di applicazione
-
Finalità e modalità di calcolo
-
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
-
Modalità di finanziamento delle prestazioni
-
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
-
Presentazione della domanda
-
Prestazioni concesse dal fondo
-
Procedure di liquidazione
-
Regime tributario
-
Requisiti del datore di lavoro
-
Requisiti del lavoratore
-
Ricorsi amministrativi
- Dettagli
- Visite: 602
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Finalità e ambito di applicazione
(circ.95/2015)
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il citato articolo 7, comma 9-sexies, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 487 del 1° dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 29 gennaio 1994, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell’ente “Poste Italiane” in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste Italiane spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.