Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Contribuzione correlata

(circ.95/2015)

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione  anticipata o di vecchiaia, è versato dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata, per espressa previsione del decreto interministeriale, è dovuta tenendo conto di quanto previsto dal comma 34 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, il quale rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.

La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di appartenenza dei lavoratori, tempo per tempo vigente.

L’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste per il 2015 è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%.

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.

Come sopra precisato, se l’erogazione dell’assegno straordinario avviene, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

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