Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Cumulabilità

(circ.95/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

Il comma1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.

Diversamente, i successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Cumulabilità

(circ.95/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

Il comma1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.

Diversamente, i successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

Cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente

In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, la base imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata verrà ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

Cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo

Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

Obblighi del titolare dell'assegno che lavora

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11 comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti.

Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:

  • all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Inadempimento dell'obbligo di comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (art. 4 del decreto interministeriale).

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