Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Lavori usuranti Beneficio (requisito per il diritto) Beneficio (requisito per il diritto) nel periodo transitorio 2008-2011
-
Accertamento del requisito dello svolgimento del lavoro notturno nell’anno di maturazione del requisito
-
Beneficio (requisito per il diritto)
-
Beneficio (requisito per il diritto) anno 2012
-
Beneficio (requisito per il diritto) nel periodo transitorio 2008-2011
-
Beneficio per gli iscritti alla Gestione Pubblica
-
Requisiti per il diritto anni 2013-2014-2015
-
Requisiti per il diritto anno 2016
-
Requisiti per il diritto anno 2017 e anno 2018
-
Requisiti per il diritto anno 2019
-
Requisiti per il diritto anno 2020
-
Requisiti per il diritto anno 2021
-
Requisiti per il diritto anno 2022
-
Requisiti per il diritto anno 2023
-
Requisiti per il diritto anno 2024
-
Requisiti per il diritto anno 2025
- Dettagli
- Visite: 4640
Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Beneficio (requisito per il diritto) nel periodo transitorio 2008-2011
Il comma 5 dello stesso articolo 1 (come modificato dall'art 24 comma17 della legge 2014/2011) disciplina il periodo transitorio 2008-2011, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
- per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
- per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;
- per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
- per l'anno 2011, con i requisiti previsti dalla Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.