Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Beneficio (requisito per il diritto) nel periodo transitorio 2008-2011

Il comma 5 dello stesso articolo 1 (come modificato dall'art 24 comma17 della legge 2014/2011) disciplina il periodo transitorio 2008-2011, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

  1. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
  2. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;
  3. per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
  4. per l'anno 2011, con i requisiti previsti dalla Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Beneficio (requisito per il diritto) nel periodo transitorio 2008-2011

Il comma 5 dello stesso articolo 1 (come modificato dall'art 24 comma17 della legge 2014/2011) disciplina il periodo transitorio 2008-2011, stabilendo che i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

  1. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
  2. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;
  3. per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;
  4. per l'anno 2011, con i requisiti previsti dalla Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.

Lavoratori notturni con meno 78 turni notturni annui

Il comma 6 dell’articolo 1 dispone che per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1º luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 5 non può superare:

  1. un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
  2. due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell’ipotesi sub a), ed in parte nell’ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.

Come già precisato al punto 2 del presente messaggio, il richiamato comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che, ai fini del beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.

Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Twitter Facebook