Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Accertamento del requisito dello svolgimento del lavoro notturno nell’anno di maturazione del requisito

(msg.24235/2011)

Considerato che l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011 prevede che, fino al 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile purché le attività di cui al comma 1 siano svolte per almeno sette anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni di cui all’articolo 1, lettera b), n.1, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo 1, lettera b), n.1

A tal proposito si fa presente che con messaggio n. 22647 del 30/11/2011 è stato precisato al punto 3 che “per la valutazione del periodo in cui è svolto il lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato”.

Pertanto ai fini del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67/2011, per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n.1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.

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