Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisiti per il diritto anni 2013, 2014 e 2015

(msg.876/2013 - msg.2668/2014 - msg.9963/2014)

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono previsti i seguenti benefici, differenziati a seconda della tipologia del lavoro usurante svolto.

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisiti per il diritto anni 2013, 2014 e 2015

(msg.876/2013 - msg.2668/2014 - msg.9963/2014)

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono previsti i seguenti benefici, differenziati a seconda della tipologia del lavoro usurante svolto.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti - Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” - Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti - Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” - Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2013, nel 2014 e nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2013 al 31.12.2015

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 3 mesi*

97,3*

almeno 35 anni

minimo 62 e 3 mesi*

98,3*


* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).

Lavoratori notturni a turni

Lavoratori notturni a turni
OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 gg. ALL’ANNO
Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di seguito riportati:

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2013 al 31.12.2015

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 3 mesi*

97,3*

almeno 35 anni

minimo 62 e 3 mesi*

98,3*


* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).

OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013 e nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2013 al 31.12.2015

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

almeno 35 anni

minimo 63 e 3 mesi*

99,3*

almeno 35 anni

minimo  64 e 3 mesi*

100,3*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).

OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2013 al 31.12.2015

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota   (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

almeno 35 anni

minimo 62 e 3 mesi*

98,3*

almeno 35 anni

minimo 63 e 3 mesi*

99,3*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di seguito riportati:

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2013 al 31.12.2015

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Età anagrafica

Quota (somma età anagrafica e anzianità  contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 3 mesi*

97,3*

almeno 35 anni

minimo 62 e 3 mesi*

98,3*


* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).

Precisazioni relative ai lavoratori notturni

Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  2. lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  3. conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
  4. lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
  5. lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. 

In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

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