Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisiti per il diritto anno 2017 e anno 2018

(circ.90/2017)

L’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, aggiunto all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 il seguente periodo: “In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Pertanto, ai requisiti pensionistici previsti dall’articolo 1, commi 4 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti ministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Ne consegue che i predetti requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 (vedi punto 2 del messaggio n. 386 del 2016) non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisiti per il diritto anno 2017 e anno 2018

(circ.90/2017)

L’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, aggiunto all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 il seguente periodo: “In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Pertanto, ai requisiti pensionistici previsti dall’articolo 1, commi 4 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti ministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Ne consegue che i predetti requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 (vedi punto 2 del messaggio n. 386 del 2016) non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dall’ 1.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 7 mesi*

97,6*

almeno 35 anni

minimo 62 e 7 mesi*

98,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui al punto 2.1.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, oppure, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

almeno 35 anni

minimo 64 e 7 mesi*

100,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, oppure se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2017 al 31.12.2018

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 62 e 7 mesi*

98,6*

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2 e circolare n. 63 del 2015).

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui al punto 2.1.

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