Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Requisito soggettivo

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

(msg.12693/2011)

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:

  1. “Lavori in galleria, cava o miniera”mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  2. “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  3. “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  4. “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  5. “lavori svolti dai palombari”;
  6. “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  7. “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  8. “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  9. “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Requisito soggettivo

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

(msg.12693/2011)

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di seguito si riportano:

  1. “Lavori in galleria, cava o miniera”mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  2. “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  3. “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  4. “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  5. “lavori svolti dai palombari”;
  6. “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  7. “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  8. “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  9. “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Precisazioni

Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25/2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave (msg. 22647/2011).

Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto ministeriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, ha fissato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante, pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizioni della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999. Deve ritenersi altresì soddisfatta la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal più volte citato decreto legislativo n. 67 del 2011, nel fissare i periodi di tempo cui fare riferimento per lo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, non richiede per i periodi stessi la connotazione della continuità.

 

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