Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Requisito soggettivo

Lavoratori addetti alla "linea catena”

(msg.12693/2011)

La lettera c), riguardante i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL (di cui all’allegato 1), impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. (Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. (Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).

è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Twitter Facebook