Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisito soggettivo

Lavoratori notturni

(msg.12693/2011) (circ.90/2017) (circ.59/2018)

 

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisito soggettivo

Lavoratori notturni

(msg.12693/2011) (circ.90/2017) (circ.59/2018)

 

Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore

Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore. Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) (circ.59/2018)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che all’articolo 1, comma 170, reca disposizioni normative in ordine alla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.

In particolare, il citato comma 170 dispone che “Tenuto conto della particolare gravosità  del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.”

Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della disposizione normativa in esame in ordine ai destinatari della rivalutazione dei turni notturni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato e alla copertura finanziaria.

Destinatari della rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011

Destinatari dell’articolo 1, comma 170 della citata legge sono i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Per effetto della suddetta disposizione normativa, i turni svolti per almeno sei ore nel periodo notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

I predetti lavoratori, al ricorrere dei prescritti requisiti, accedono al trattamento pensionistico anticipato con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, diversificati a seconda del numero di turni annui svolti, determinati anche tenendo conto della rivalutazione di cui sopra.

Si rinvia alla circ.90/2017 per le ulteriori istruzioni applicative del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato

I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica".

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.

Copertura finanziaria

L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l'attuazione delle disposizioni in argomento, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.

Chiarimenti della circ.90/2017

Chiarimenti della circ.90/2017

Come noto, per la valutazione del periodo di svolgimento di lavoro notturno a turni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare, ossia, nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente (es., 20 febbraio 2017 – 20 febbraio 2016).

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, occorre accertare che, per il periodo indicato dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto (vedi precedente punto 1), l’interessato abbia svolto nell’anno solare lavoro notturno, come individuato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti dalla norma.

Per la verifica dello svolgimento del lavoro notturno a turni, occorre:

  1. suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore - ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno;
  2. accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non inferiore a 64;
  3. nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, riparametrato alla durata del periodo residuo.

Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che:

  • per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo (7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva);
  • qualora i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78, abbiano svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78; lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari  all’intero anno lavorativo), si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le restanti attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Chiarimenti del msg.12693/2011

Chiarimenti del msg.12693/2011

I lavoratori notturni, contemplati nella lettera b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67, nelle seguenti categorie:

  1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Considerato che l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011 prevede che, fino al 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile purché le attività di cui al comma 1 siano svolte per almeno sette anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni di cui all’articolo 1, lettera b), n.1, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo 1, lettera b), n.1.

A tal proposito si fa presente che con messaggio n. 22647 del 30/11/2011 è stato precisato al punto 3 che “per la valutazione del periodo in cui è svolto il lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato”.

Pertanto ai fini del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67/2011, per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n.1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.

Twitter Facebook