Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Requisito soggettivo

Conducenti di veicoli

(msg.12693/2011)

La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 

La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.
Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative.

-Art. 46. (1) (2)

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)

il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

 

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