Eureka Previdenza

Seconda salvaguardia - 55.000

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia

(msg.4678/2013)

 

Seconda salvaguardia - 55.000

Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia

(msg.4678/2013)

 

Tipologie dei lavoratori e criteri di ammissione

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012

Criteri di ammissione alla salvaguardia

a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali

Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011

Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011

Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991

b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996

Accordi stipulati alla data del 4.12.2011

Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011

Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età

c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011

Non rioccupati dopo l’autorizzazione

Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile

ovvero

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011

Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015

Tipologia dei lavoratori e relativi contingenti numerici

L’articolo 6 del citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 55.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135:

Tipologia di soggetti

Contingente numerico

Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a)

40.000

Fondi di solidarietà (lett. b)

1.600

Prosecutori volontari (lett. c)

7.400

Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d)

6.000

TOTALE

55.000

 

Con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto interministeriale dell’1.6.2012, rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).

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