Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012
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Criteri di ammissione alla salvaguardia
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a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
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Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011
Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011
Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991
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b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996
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Accordi stipulati alla data del 4.12.2011
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011
Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età
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c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
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Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011
Non rioccupati dopo l’autorizzazione
Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015
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d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile
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- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
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Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015
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