Eureka Previdenza

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà - Lettera B

(msg.4678/2013)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà - Lettera B

(msg.4678/2013)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Destinatari

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011.
Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti.

Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno - esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.
Come comunicato al punto 4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso la pensionamento, è da considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013).
Tuttavia, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l’attività di monitoraggio illustrata nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.
Poiché con riguardo al secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.

Esaurimento del contingente con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015

Esaurimento del contingente con l’ultima  decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (msg.9611/2014)

Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.
Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere  ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate, per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio – stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori 1.600 unità.
Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da gennaio 2012 - dei destinatari della normativa in salvaguardia, è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità (17.710 decreto del 1° giugno 2012 + 1.600 legge n. 135/2012), che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con l’ultima  decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).
In considerazione tuttavia della natura dinamica del predetto monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare tale attività, illustrata nel richiamato messaggio n. 20944, con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.

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