Eureka Previdenza

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori che  maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità

(msg.17606/2013 e msg.19202/2013)

La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4678 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori che  maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità

(msg.17606/2013 e msg.19202/2013)

La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4678 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.

Casistiche e precisazioni

Dall’esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori comunque individuati e inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

  • lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.

Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.

Al riguardo (msg.19202/2013), si precisa che tale esclusione opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Si applicano, invece, le misure di salvaguardia richiamate in oggetto qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l’applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato all’ art. 24, comma 10 sopra menzionato (msg.19202/2013).

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