Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Seconda salvaguardia - 55.000 Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
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Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
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Lettera A - Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali
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Lettera B - Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore
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Lettera C - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
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Lettera D - Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo
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Seconda Salvaguardia - 55.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
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Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
(msg.17606/2013 e msg.19202/2013)
La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4678 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.