Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Seconda salvaguardia - 55.000 Lettera D - Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo
-
Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
-
Lettera A - Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali
-
Lettera B - Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore
-
Lettera C - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
-
Lettera D - Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo
-
Seconda Salvaguardia - 55.000
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 6757
Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo - Lettera D
(msg.4678/2013) (art. 22, comma 1, lettera d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.,
ovvero,
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
a condizione che:
- successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;
- risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.