Eureka Previdenza

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo - Lettera D

(msg.4678/2013) (art. 22, comma 1, lettera d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011:

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411 e 412-ter del c.p.c.,

ovvero,

  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che:

  • successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;
  • risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
  • la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

Seconda salvaguardia - 55.000

Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all’esodo - Lettera D

(msg.4678/2013) (art. 22, comma 1, lettera d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011:

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410411 e 412-ter del c.p.c.,

ovvero,

  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che:

  • successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;
  • risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
  • la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 hanno disposto quanto segue.
Le istanze di accesso al beneficio di cui alla norma in esame, corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.1.2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Per l’esame delle predette istanze sono istituite specifiche Commissioni presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni vengono comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni l’interessato può presentare riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Con riferimento alla categoria di lavoratori di cui al presente punto si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013 (allegato 5).
In particolare, nella predetta circolare è stato chiarito che “la procedura di cui alla presente Circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012.”
Pertanto, i lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, le cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, siano rimasti esclusi (es. per incapienza del contingente numerico) dal predetto beneficio, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
Ne deriva che le decisioni delle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro di accoglimento delle istanze presentate dai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, non sono utili per l’ammissione alla salvaguardia di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.

Twitter Facebook