Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Presupposti per l'applicazione della norma

(circ.81/2000)

La disposizione si applica ai dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o un incremento della pensione.

Fondamentale presupposto applicativo è pertanto la possibilità di conseguire il diritto ad un vitalizio ovvero anche solo l'incremento della pensione spettante in relazione all'incarico che dà diritto all'aspettativa non retribuita.

Per quanto riguarda la duplicità di posizioni previdenziali, peraltro, si richiama il disposto dell'art. 31, c. 5, della legge n. 300/1970, come illustrato con circolare n. 337 del 23.5.1973, nella quale è stato precisato che per poter presentare domanda di accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita non deve sussistere l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme esclusive, sostitutive o esonerative della medesima per l'attività svolta dal lavoratore in dipendenza della carica che ha dato luogo all'aspettativa.

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