Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Termini per la presentazione della domanda

(circ.81/2000) (circ.45/2005) (msg.3499/2017)

L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999,  stabilendo che i lavoratori dipendenti individuati dal co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Termini per la presentazione della domanda

(circ.81/2000) (circ.45/2005) (msg.3499/2017)

L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999,  stabilendo che i lavoratori dipendenti individuati dal co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Normativa previgente all'art 15 della legge 229/2003

Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni dovevano infatti essere osservate, in base al co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 nel  testo originario, le modalità previste per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996. Come noto, questa domanda  deve essere proposta da parte dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa. In base alle disposizioni generali di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, inoltre, tale domanda deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale.

Nuova normativa introdotta dall'art.15 della legge 229/2003

L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 stabilisce pertanto nuove modalità per l’esercizio della facoltà di accreditamento dei contributi, con riferimento ai soggetti individuati al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999, e cioè ai dipendenti del settore pubblico e privato eletti membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. In base alle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. N. 7/60816/INPS del 14 maggio 2004, l’innovazione ha natura meramente procedurale, e quindi resta immutato, per la parte sostanziale, il quadro normativo fornito dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art.3 del D.Lgs. n. 564/1996. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi soggetti l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare domanda di accredito figurativo all’ente previdenziale di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa. 

Decorrenza della normativa introdotta dalla legge 229/2003

Le nuove previsioni trovano applicazione a far data dall’entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 9.9.2003. Pertanto i lavoratori di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 che abbiano presentato domanda di accredito figurativo dei contributi, non hanno necessità di ripresentarla con riferimento agli anni successivi. Coloro che, invece, non l’abbiano presentata, dovranno provvedere. Si precisa a questo proposito che la presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione, salva in ogni caso l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano la riapertura dei termini decorsi (vedi, a tale proposito, il paragrafo 2 ).

Si precisa inoltre che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito figurativo vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo e non può valere per i periodi di aspettativa precedenti, atteso che la norma dell’art. 15 non ha, in base ai principi generali sull’efficacia della legge nel tempo, efficacia retroattiva. 

Tuttavia occorre considerare che una presentazione della domanda di accredito in vigenza dell’art. 15 della norma in questione, quindi successivamente al 9.9.2003, ma con riferimento a periodi di aspettativa usufruiti in precedenza (come accade nel caso in cui sia stata disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accredito) consente, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella nota richiamata, l’applicazione della nuova disciplina procedurale con effetto dalla data della richiesta dell’interessato.

Le sedi dell’Istituto devono pertanto tenere in evidenza le situazioni di aspettativa riferite ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 tutelate dal diritto all’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, per le quali sia stata presentata nel 2001 o nel 2002 domanda di accredito figurativo nei termini, procedendo d’ufficio, salvo che pervenga manifestazione di volontà in senso contrario, all’accredito stesso.

Verifica degli ulteriori requisiti

Rimane ferma, naturalmente, la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti allo stesso fine, per i quali si rimanda alle circolari  emanate nel tempo sull’argomento (cfr. circolare n. 81 del 2000 e n. 48 del 2002). A tale proposito si ricorda che non è possibile procedere all’accredito figurativo in assenza del versamento dell’equivalente della quota a carico del lavoratore, che deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa, secondo le modalità illustrate, da ultimo, con la circolare n. 48 del 2002 e comunque entro i termini prescrizionali, maggiorati delle somme aggiuntive per ritardato versamento.

Soggetti per i quali continua a trovare applicazione l'art.3 comma 3 del dlgs 564/1996

Si precisa che le particolari modalità individuate dal nuovo testo del co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti indicati al comma 1 della stessa norma, mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini dell’accredito figurativo, la previsione di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, quindi la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno.

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