Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Versamento della quota a carico del lavoratore

(circ.81/2000) (circ.48/2002)

Ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. circ.81/2000 si ricorda che l’interessato potrà iniziare il versamento della contribuzione di cui all’art. 38 della legge in oggetto per il tramite dell’organo elettivo di appartenenza, riferita al periodo di aspettativa maturato nell’anno precedente, a partire dalla apertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito figurativo che, come noto, decorrono dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Detto versamento dovrà essere completato entro e non oltre il 16 ottobre successivo. Infatti, anche se la norma non prevede un termine finale per l’adempimento contributivo in questione, esso si configura come obbligatorio per i soggetti che richiedono l’accredito della contribuzione figurativa, e deve pertanto essere effettuato, come già precisato, entro il termine ultimo del 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia svolta l’aspettativa. Ciò anche al fine di consentire all’organo elettivo di appartenenza, attraverso il quale l’interessato deve provvedere al versamento, di riversare agli enti previdenziali competenti quanto introitato in tempo utile.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Versamento della quota a carico del lavoratore

(circ.81/2000) (circ.48/2002)

Ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. circ.81/2000 si ricorda che l’interessato potrà iniziare il versamento della contribuzione di cui all’art. 38 della legge in oggetto per il tramite dell’organo elettivo di appartenenza, riferita al periodo di aspettativa maturato nell’anno precedente, a partire dalla apertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito figurativo che, come noto, decorrono dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Detto versamento dovrà essere completato entro e non oltre il 16 ottobre successivo. Infatti, anche se la norma non prevede un termine finale per l’adempimento contributivo in questione, esso si configura come obbligatorio per i soggetti che richiedono l’accredito della contribuzione figurativa, e deve pertanto essere effettuato, come già precisato, entro il termine ultimo del 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia svolta l’aspettativa. Ciò anche al fine di consentire all’organo elettivo di appartenenza, attraverso il quale l’interessato deve provvedere al versamento, di riversare agli enti previdenziali competenti quanto introitato in tempo utile.

Adempimenti degli organi di appartenenza

Adempimenti degli organi di appartenenza

A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 81 del 2000, l’ente di appartenenza provvede a riversare quanto introitato in rate mensili, plurimensili o in unica soluzione entro il 30 ottobre successivo, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della norma. In tale circostanza invia agli enti previdenziali interessati un elenco nominativo che attesta i contributi versati con riferimento a ciascun nominativo. Il versamento in questione potrà essere effettuato anche direttamente mediante utilizzo del bonifico bancario, senza procedere alla compilazione della denuncia di mod. DM 10/2.

Riscontro dei dati

Riscontro dei dati

La Sede Inps competente a ricevere la domanda di accredito figurativo effettua il riscontro tra i dati in suo possesso e quelli forniti dall’organismo di appartenenza. A tal fine, oltre al rilascio di un prospetto riepilogativo generale dei contributi riversati alla Sede INPS di propria pertinenza, l’organo elettivo deve rilasciare anche una certificazione individuale al singolo interessato attestante l’ammontare della contribuzione versata e la base imponibile di riferimento, al fine di consentire a quest’ultimo di fornire alla sede territorialmente competente a ricevere la domanda di accredito il riscontro dei versamenti effettuati, condizione essenziale per procedere all’accredito della contribuzione figurativa. In caso di mancata coincidenza tra gli importi (perché risultano delle differenze da integrare, ovvero versamenti in eccedenza), detta Sede provvede a darne pronta comunicazione all’interessato, invitandolo alla necessaria integrazione secondo le modalità indicate con il messaggio n. 150 del 25.9.2001 (vedi allegato n. 2) ovvero provvedendo alla restituzione dell’eventuale eccedenza.

Fattispecie di versamento da effettuarsi direttamente da parte dell’interessato

Fattispecie di versamento da effettuarsi direttamente da parte dell’interessato, senza il tramite dell’organismo di appartenenza

In alcune particolari fattispecie il versamento della contribuzione in oggetto deve essere effettuato, anziché per il tramite dell’organismo elettivo, direttamente dagli interessati:

  1. nel caso in cui l’interessato si trovi a versare la contribuzione prevista dalla stessa norma in seguito all’interruzione del periodo di aspettativa, quindi in una fase nella quale non è più membro di alcun organismo l’appartenenza al quale dia diritto all’accredito della contribuzione figurativa (perché non più in carica, i quanto dimessosi o non rieletto);
  2. in caso di pagamento di conguaglio per errato prospetto rilasciato dal datore di lavoro (4);
  3. in caso di versamenti effettuati oltre il termine del 16 ottobre di ogni anno, con relativa applicazione delle sanzioni previste;
  4. in caso di versamenti effettuati dagli eredi dell’eletto deceduto, il quale aveva presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo al quale i versamenti sono riferiti;
  5. in caso di conseguimento, nel corso dell’anno di aspettativa, prima che sia stata presentata la domanda di accredito della contribuzione figurativa, dei requisiti per il pensionamento.

Nelle fattispecie predette il versamento potrà essere effettuato mediante conto corrente postale, dal quale dovrà risultare la causale del versamento, con specificazione del periodo contributivo di riferimento e della base imponibile utilizzata.

La ricevute dei versamenti sostituiranno la certificazione che l’organo elettivo avrebbe dovuto rilasciare qualora l’interessato avesse effettuato il versamenti per il suo tramite, e su di esse la Sede INPS competente a ricevere la domanda di accredito effettuerà il riscontro con i dati in suo possesso.

Soggetti che nel corso dello stesso anno hanno rivestito più cariche elettive

Soggetti che nel corso dello stesso anno hanno rivestito più cariche elettive

Al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti in questione, che non si trovino in alcuna delle situazioni illustrate al punto precedente, si ritiene possibile che l’intera contribuzione di cui all’oggetto, anche se riferita alla permanenza presso altro organismo, sia versata per il tramite dell’organo elettivo presso il quale l’interessato è in carica al momento dello stesso. Resta comunque salva per l’interessato la facoltà di provvedere ai versamenti, direttamente e distintamente, presso i due organi interessati, nonché di effettuare i versamenti mediante conto corrente postale qualora si trovi in una delle situazioni di cui sopra.

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