Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Destinatari della norma

(circ.81/2000)

Il campo applicativo della norma coincide con quello dei soggetti, richiamati al co.1 dell'art. 38 ed aventi diritto all'accredito della contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della legge n. 300/1970, in quanto lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive.

Pertanto essa deve essere interpretata tenendo conto dei principi che presiedono all'applicazione del citato art. 31 della legge n. 300/1970. Si ritiene perciò che i lavoratori "nominati a ricoprire funzioni pubbliche", ai quali il co.1 dell'art. 38 citato si riferisce, siano coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali si accede per elezione di secondo grado, la quale si realizza quando l'organo che provvede alla nomina provenga da elezione di primo grado (cfr. circolare n. 125 del 10.5.1995).

Lo stesso criterio di individuazione vale anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ai quali sono state estese con disposizione di interpretazione autentica le previsioni dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

L'elencazione della tipologia di incarico di svolgimento di funzioni pubbliche contenuta nella norma non riveste, peraltro, carattere tassativo, bensì esemplificativo. Pertanto il versamento contributivo previsto al co.1 dell'art. 38 della stessa dovrà essere effettuato anche relativamente ad incarichi diversi da quelli elencati, purché ovviamente se ne realizzi il presupposto applicativo.

La norma, in altri termini, rinvia a tutte quelle fattispecie per le quali, nel relativo ordinamento di appartenenza, si realizza il presupposto della potenziale duplicità di posizione previdenziale fermo restando quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

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