Eureka Previdenza

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Documentazione da allegare alla domanda

(circ.81/2002)

La documentazione da allegare alla domanda è costituita da:

  • provvedimento di collocamento in aspettativa e documentazione del rapporto di lavoro da cui, fra l’altro, si evinca l’effettiva durata dell’aspettativa, le sue cause, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente;
  • formale attribuzione della carica da parte dell’organo politico e documentazione da cui risulti la durata di effettivo svolgimento della stessa e l’eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica;
  • prospetto indicante l’ammontare della retribuzione, gli sviluppi economici e di carriera riscontrati dai relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia; in luogo dei contratti collettivi potrà essere presentata circostanziata dichiarazione dei competenti uffici del lavoro dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione;
  • Prova dell’avvenuto versamento della quota a carico del lavoratore, nei casi in cui l’assicurato, in ragione della nomina, maturi un diritto a vitalizio o ad altro beneficio pensionistico comunque denominato ovvero un incremento della pensione.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Documentazione da allegare alla domanda

(circ.81/2002)

La documentazione da allegare alla domanda è costituita da:

  • provvedimento di collocamento in aspettativa e documentazione del rapporto di lavoro da cui, fra l’altro, si evinca l’effettiva durata dell’aspettativa, le sue cause, la categoria e la qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa e le variazioni intervenute successivamente;
  • formale attribuzione della carica da parte dell’organo politico e documentazione da cui risulti la durata di effettivo svolgimento della stessa e l’eventuale trattamento previdenziale connesso con la medesima carica;
  • prospetto indicante l’ammontare della retribuzione, gli sviluppi economici e di carriera riscontrati dai relativi contratti collettivi di lavoro, dei quali dovrà essere prodotta copia; in luogo dei contratti collettivi potrà essere presentata circostanziata dichiarazione dei competenti uffici del lavoro dalla quale risultino anche gli estremi dei suddetti contratti e della loro pubblicazione;
  • Prova dell’avvenuto versamento della quota a carico del lavoratore, nei casi in cui l’assicurato, in ragione della nomina, maturi un diritto a vitalizio o ad altro beneficio pensionistico comunque denominato ovvero un incremento della pensione.

Ulteriore documentazione

Al momento della presentazione della domanda di accredito figurativo i soggetti che abbiano chiesto all'amministrazione dell'organo elettivo o di nomina di effettuare per loro conto i versamenti, dovranno produrre alla Sede INPS, oltre alla documentazione già prevista per l'accredito stesso, anche la certificazione rilasciata dalla stessa amministrazione attestante l'ammontare della contribuzione versata.
La Sede effettuerà il riscontro tra i dati in suo possesso e quelli risultanti dalla certificazione.
Qualora, all'atto della presentazione della domanda di accredito, i versamenti non siano stati ancora effettuati, la certificazione in parola sarà prodotta successivamente, fermo restando che in assenza della stessa a comprova dell'avvenuto versamento la Sede INPS terrà in sospeso la domanda di accredito.
Si sottolinea inoltre che, pur non essendo fissati espressamente termini per effettuare i versamenti in questione, discende dalla natura obbligatoria del contributo in esame il termine ultimo del 16 ottobre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa (per il primo anno di applicazione della norma è perciò fissato al 16 ottobre 2001).
Oltre tale termine troverà applicazione la ordinaria disciplina sanzionatoria relativa alle fattispecie di ritardato versamento di contribuzione obbligatoria.
Qualora, invece, all'atto della presentazione della domanda di accredito non risultino ancora effettuati versamenti, la domanda di accredito dovrà essere tenuta in sospeso.

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