Eureka Previdenza

Circolare 172 del 6 novembre 2003

Oggetto:

Dirigenti di aziende industriali iscritti in evidenza contabile separata del FPLD - autorizzazione ai versamenti  volontari :
- prosecuzione volontaria degli autorizzati dal soppresso INPDAI
- prosecuzione volontaria autorizzata dall’INPS

SOMMARIO:
    

si forniscono istruzioni in merito alla trattazione delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate dai dirigenti di aziende industriali, sia presso il soppresso INPDAI, sia presso l’INPS

Premessa

La soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI), disposta dall’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con effetto dal 1° gennaio 2003, ha determinato il trasferimento all’INPS delle funzioni già assegnate al soppresso Istituto nonché l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile separata, dei titolari di posizione assicurativa e di trattamenti pensionistici presso l’Istituto soppresso.

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni in merito alla gestione delle autorizzazioni ai versamenti volontari già rilasciate dall’INPDAI ed alla definizione delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate a detto Istituto sia anteriormente alla soppressione ed ancora giacenti, sia in data successiva al 31 dicembre 2002 direttamente alle Strutture periferiche di questo Istituto.

Con l’occasione di fa presente che, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al soppresso Istituto, per effetto dell’estensione operata dall’articolo 20 del DPR 8 gennaio 1976, n. 58, era già disciplinata dalle stesse norme che regolavano la materia nell’assicurazione generale obbligatoria (DPR 30 dicembre 1971, n. 1432 e legge 18 febbraio 1983, n. 47); le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi rientrano invece nella disciplina di cui al predetto decreto legislativo n. 184/1997 (art. 5 e successivi).

Nel riepilogare le disposizioni applicabili alle domande presentate dai dirigenti iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD, vengono sottolineate le differenze che contraddistinguono tali autorizzazioni rispetto ai criteri vigenti per la generalità di lavoratori dipendenti.

PARTE PRIMA

1)      Autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate dal soppresso INPDAI

Come per la generalità degli autorizzati, anche i dirigenti già iscritti all’INPDAI potevano avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento, ovvero per incrementare la predetta anzianità, ai fini della misura della pensione.

I prosecutori volontari erano tenuti a versare un contributo calcolato applicando l’aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile media mensile delle retribuzioni percepite nel periodo stabilito dalle disposizioni vigenti alla data della domanda.

I versamenti dovevano essere effettuati per trimestri solari, entro i termini del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale precompilati e forniti annualmente dall’INPDAI.

I versamenti eseguiti oltre i termini di legge erano indebiti e rimborsabili senza rivalutazione monetaria e senza interessi, salva la possibilità di attribuirli al trimestre precedente la data del pagamento, previa formale richiesta dell’interessato, da presentare entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento.

2)      Prosecuzione volontaria presso INPDAI ed iscrizione alla “Gestione separata” INPS ex art 2, comma 26, legge n. 335/1995

Presso il soppresso Istituto i criteri di incompatibilità della contribuzione volontaria erano gli stessi previsti dalla normativa generale vigente nell’AGO, fatta eccezione per i versamenti relativi a periodi di contemporanea contribuzione alla “Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati”. Fermo restando che l’iscrizione alla citata “Gestione” non doveva essere in corso alla data di presentazione della domanda, era invece consentito il versamento volontario presso l’INPDAI durante i periodi di attività prestati successivamente all’autorizzazione, con obbligo contributivo a detto ordinamento pensionistico.

A tale proposito si richiama il punto 2 del msg. 2003/0023/000092 del 18 luglio 2003 (si veda allegato n. 1), ribadendo che i dirigenti già autorizzati ai versamenti volontari da decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, nonché quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002 e che verranno autorizzati da decorrenza successiva alla soppressione dell’INPDAI, potranno proseguire volontariamente la contribuzione anche in costanza di versamenti alla Gestione Separata INPS.

La suddetta possibilità riguarda anche i dirigenti che, cessati comunque entro il 31 dicembre 2002, hanno percepito l’indennità sostitutiva di preavviso per un periodo anche successivo alla data del 31 dicembre 2002; al contrario, non potranno avvalersi della predetta facoltà coloro che, nel periodo di preavviso hanno continuato a prestare attività, proseguendo il rapporto di lavoro oltre la data del 31 dicembre 2002.

3)      Domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria ancora giacenti

Come noto, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate all’INPDAI prima dell’avvenuta soppressione o comunque pervenute alla Struttura PDAI in data successiva al 31 dicembre 2002 ed ancora giacenti, sono state recentemente decentrate alle Strutture periferiche di questo Istituto, secondo i criteri della competenza territoriale, al fine di contenere i tempi della relativa definizione.

In occasione degli incontri interregionali tenutisi nel corso del mese di ottobre 2003, le suddette domande sono state consegnate complete della documentazione cartacea prodotta dagli interessati e dei dati retributivi/contributivi necessari ai fini dell’autorizzazione, rilevati dagli archivi del soppresso Istituto.

Tuttavia, nei casi in cui - ai fini dell’autorizzazione - sia necessario disporre di ulteriori elementi di calcolo e qualora tali dati siano rilevabili dagli archivi di questo Istituto, le Sedi potranno utilizzare le informazioni presenti in Hydra, tenendo comunque presente che le retribuzioni relative ad anni precedenti il 2003, reperibili nel predetto archivio (somma delle competenze correnti e di altre competenze) ed assoggettate alle assicurazioni diverse dall’IVS, devono essere valutate entro i limiti del massimale INPDAI vigente nei relativi anni.

Per la gestione delle istanze in esame è stata messa a disposizione delle Sedi una procedura semplificata che consente l’emissione del provvedimento di autorizzazione e dei bollettini di c/c postale che gli interessati utilizzeranno per il versamento delle contribuzioni successive al 2002. Relativamente ai periodi anteriori al gennaio 2003 le Sedi devono invece fornire agli interessati un comune bollettino, precompilato manualmente con l’indicazione dell’importo dovuto, della causale di versamento e del conto corrente di Sede dedicato alle riscossioni varie, al quale detti contributi dovranno essere canalizzati.

4)      Acquisizione agli atti della “dichiarazione di compatibilità”

In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44 – che ha disposto la trasposizione in INPDAI di alcune discipline dell’assicurazione generale obbligatoria - l’articolo 20 del DPR 8 gennaio 1976, n. 58, nel regolamentare la prosecuzione volontaria, ha esteso ai dirigenti di aziende industriali le condizioni di ammissione a tale contribuzione già applicate agli iscritti del FPLD.

Da quanto sopra discende che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria poteva essere concessa solo in assenza delle cause ostative già individuate dall’articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, quali l’iscrizione o la titolarità di pensione diretta presso altre forme obbligatorie di previdenza.

Fino alla data della sua soppressione, pertanto, l’INPDAI – non potendo acquisire altrimenti le informazioni necessarie a valutare l’esistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione - richiedeva al dirigente la sottoscrizione di una “dichiarazione di compatibilità”, in assenza della quale l’istanza non poteva trovare accoglimento.

Conseguentemente, nei casi in cui una richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentata anteriormente alla soppressione dell’INPDAI risulti carente di tale dichiarazione, sarà necessario – ai fini della definizione della domanda – invitare l’interessato a presentare detto documento (si veda l’allegato n. 2) ogni volta che l’esame della documentazione prodotta e delle risultanze degli archivi non consenta di escludere con certezza l’esistenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenendo comunque presente che - per le istanze avanzate successivamente al 31 dicembre 2002 - sarà opportuno acquisire agli atti il modello O10/M/02 debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l’autorizzazione.

5)      Versamenti volontari presso INPDAI e contemporanea contribuzione figurativa per disoccupazione presso INPS

I dirigenti assoggettati all’assicurazione contro la disoccupazione gestita dall’INPS avevano il diritto di percepire la relativa indennità economica una volta che, risolto il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione obbligatoria presso l’INPDAI, potessero far valere i necessari requisiti assicurativi e contributivi; in corrispondenza dei predetti periodi ed in presenza del previsto requisito contributivo (almeno un contributo obbligatorio precedente) era altresì dovuto in loro favore l’accredito di contribuzione figurativa nel FPLD.

Per i periodi precedenti al 1° gennaio 2003, pertanto, non essendo previsto il diretto riconoscimento presso l’INPDAI dei periodi di disoccupazione indennizzata, è stato possibile il rilascio dell’autorizzazione ed il versamento di contribuzione volontaria contestualmente alla percezione della predetta indennità economica.

A partire dal 1° gennaio 2003, invece, i periodi di disoccupazione indennizzata sono accreditati d'ufficio ai fini pensionistici, con le stesse norme e limitazioni vigenti per gli iscritti alla gestione ordinaria del FPLD e da tale data, conseguentemente, la contribuzione volontaria versata in corrispondenza di periodi coperti da contribuzione figurativa al titolo predetto non è più compatibile; secondo i criteri di carattere generale, pertanto, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione nell’evidenza contabile separata del Fondo PLD potrà riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata.

Sulla base dei criteri sopra esposti, può verificarsi una sovrapposizione di contribuzione volontaria versata presso il soppresso INPDAI in corrispondenza di contribuzione figurativa per disoccupazione accreditata nel FPLD anteriormente al 1° gennaio 2003. In tali casi, pertanto, si dovrà considerare utile ai fini delle prestazioni la contribuzione volontaria e si dovrà procedere all’annullamento della contribuzione figurativa per disoccupazione, ferma restando la legittimità dell’indennità economica a suo tempo percepita.

Nel periodo immediatamente successivo alla soppressione dell’INPDAI può essersi altresì verificato che i dirigenti, cessati dal servizio senza aver maturato il requisito contributivo per il diritto a pensione, abbiano percepito l’indennità di disoccupazione ed anche versato contribuzione volontaria nel periodo coincidente con quello dell’accredito figurativo, nel convincimento che continuassero a valere le disposizioni vigenti anteriormente alla soppressione.

In tali casi andrebbe rimborsata la contribuzione volontaria ed accreditata la contribuzione figurativa per disoccupazione. Tuttavia – in via del tutto eccezionale e limitatamente alle autorizzazioni concesse in data precedente all’emanazione della presente circolare – si ritiene che, per salvaguardare le aspettative degli interessati, gli stessi possano rinunciare all’indennità di disoccupazione e restituire le somme percepite, con conseguente convalida della contribuzione volontaria versata in corrispondenza dei periodi in argomento.

6)      Autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso INPDAI e presso INPS

Nei casi in cui, dall’esame della posizione assicurativa di un dirigente, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione alla prosecuzione volontaria, rilasciata sia nell’Assicurazione generale obbligatoria, sia presso il soppresso INPDAI, si dovrà procedere alla “chiusura” dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota (con inserimento a prg. 418 della data fine autorizzazione).

Tale operazione consentirà di fare salvi i versamenti effettuati a seguito dell’autorizzazione “chiusa”. Per quanto ovvio si precisa che l’eventuale contribuzione volontaria versata  sulla base dell’autorizzazione da chiudere, qualora si riferisca a periodi coperti da contribuzione obbligatoria ovvero a contribuzione volontaria versata sulla base dell’autorizzazione successiva, si dovrà procedere all’annullamento ed al rimborso della sola contribuzione volontaria più remota che risulti sovrapposta a contribuzione di altra natura, indicando altresì, quale “data fine autorizzazione” quella dell’ultimo contributo volontario da considerare utile.

7)      “Ripresa” dei versamenti volontari presso INPDAI e presso INPS

Nei casi in cui il dirigente, autorizzato alla prosecuzione volontaria presso l’INPDAI, avesse sospeso i versamenti per un determinato periodo ed avesse successivamente avanzato richiesta di riprendere il pagamento di tale contribuzione, l’importo del nuovo contributo dovuto veniva quantificato applicando alla retribuzione corrispondente ai versamenti volontari degli ultimi 12 mesi pagati, eventualmente adeguata con riferimento al minimale ed al massimale dell’anno di ripresa dei versamenti stessi, l’aliquota contributiva vigente nello stesso anno, senza effettuare alcuna rivalutazione delle retribuzioni di riferimento.

In proposito va rilevato che, secondo la previsione dell’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 – applicato anche presso il soppresso Istituto – la retribuzione sulla quale è calcolato il contributo volontario deve essere rivalutata annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita, come calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente.

Nel presupposto che, a partire dal 12 luglio 1997, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono l’unica disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova norma, si dispone che la retribuzione desunta dall’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata,  anche nei casi di domande tese ad ottenere la “ripresa” dei versamenti volontari dopo un periodo di sospensione ed ancora non definite alla data della presente circolare.

Detta rivalutazione dovrà avvenire con effetto dal 1° gennaio di ogni anno successivo al 1997 e compreso nel periodo di sospensione dei versamenti volontari, sulla base dei relativi indici di variazione ISTAT intervenuti nel medesimo periodo, tenendo comunque presente la necessità di rapportare l’importo ottenuto al minimale o al massimale prima di assoggettarlo all’aliquota contributiva vigente nei periodi da coprire volontariamente, compresi entro la data del 31 dicembre 2002.

Ad ogni buon fine si forniscono di seguito gli indici di variazione rilevati dall’ISTAT per gli anni dal 1997 al 2002, da applicare in fase di rivalutazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare al contributo volontario con effetto dal 1° gennaio degli anni dal 1998 al 2003.

Indici di rivalutazione calcolati dall’ISTAT

(da applicare alle retribuzioni imponibili da assoggettare al contributo volontario)

Anno di rilevazione

Indice da applicare

Anno di applicazione

1997

+ 1,7%

1998

1998

+ 1,8%

1999

1999

+ 1,6%

2000

2000

+ 2,6%

2001

2001

+ 2,7%

2002

2002

+ 2,4%

2003


PARTE SECONDA

1)      Domande di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria presentate alle Sedi

Come in precedenza accennato, l’istituto della prosecuzione volontaria è attualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 184/1997, con effetto sulle domande presentate dal 12 luglio di tale anno.

Sulla base della citata norma, il dirigente che abbia cessato o interrotto l'attività lavorativa e la conseguente contribuzione obbligatoria presso l’INPDAI, ora soppresso, può essere autorizzato – a domanda – a proseguire volontariamente l’iscrizione che aveva dato luogo al versamento della contribuzione obbligatoria.

Si ritiene utile precisare che la contribuzione maturata dagli interessati presso l’INPDAI fino al 31 dicembre 2002 risulta accreditata in giorni, per un massimo di 360 all’anno e di 30 giorni al mese. La contribuzione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2003 viene invece accreditata in settimane.

Qualora si rendesse necessario trasformare in settimane le anzianità contributive espresse in giorni, si dovrà applicare il coefficiente 0,1444 ed arrotondare per eccesso il risultato ottenuto (esempio: 300 gg x 0,1444 = 43,32 settimane, da arrotondare a 44).

 
2)      Presentazione della domanda

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria avviene a richiesta, da presentare alla Sede dell’INPS competente per territorio (la competenza va rilevata in relazione alla residenza dell’interessato). A tal fine gli interessati dovranno utilizzare, preferibilmente, il modulo di domanda già in uso per la generalità dei richiedenti l’autorizzazione (mod.O10/M/02, recentemente rilasciato in versione aggiornata), fermo restando che, agli effetti giuridici, hanno validità anche le istanze redatte in forma libera: è pertanto efficace la domanda presentata anche con modulistica già predisposta dal soppresso INPDAI.

È tuttavia opportuno che gli interessati vengano invitati a compilare il citato modello O10/M/02, sia nei casi di istanza presentata con il vecchio modulo INPDAI (che contiene informazioni non più attuali), sia nei casi di richiesta formulata in forma libera, qualora risulti carente delle informazioni necessarie alla trattazione della domanda.

2.1)  Residenti all’estero

Per quanto riguarda le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei dirigenti residenti all’estero, si è convenuto di attribuire la competenza della relativa definizione  alla Direzione provinciale di Bologna.

Sarà pertanto cura delle Sedi trasmettere alla citata Direzione provinciale le eventuali richieste trasmesse da tale categoria di prosecutori volontari.

 
3)      Requisiti di ammissione alla prosecuzione volontaria

Sulla base dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 184/1997, come integrato dall’articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso l’INPDAI (ora gestione contabile separata del FPLD) viene concessa quando l’interessato risulta titolare di contribuzione effettiva:

Ö        per almeno tre anni (1.080 giorni, pari a 156 settimane), anche discontinui, nel quinquennio precedente la data della domanda

oppure, in alternativa,

Ö        per almeno cinque anni (1.800 giorni, pari a 260 settimane), a qualsiasi epoca riferita.

Al perfezionamento dei predetti requisiti concorrono anche i periodi di effettiva attività per i quali la contribuzione obbligatoria sia dovuta e non versata per inadempienza contributiva, purché alla data della domanda di autorizzazione non siano ancora decorsi i termini prescrizionali e sempre che il rapporto di lavoro sia provato con documentazione di data certa.

I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche con il computo dei periodi di contribuzioni maturate mediante riscatto:

Ö        per omissione contributiva non più sanabile con contribuzione ordinaria, per intervenuta prescrizione;

Ö        corrispondenti al corso legale di laurea, ovvero ad altri corsi di studio di livello universitario (laurea breve, specializzazioni, dottorato di ricerca);

Ö        di lavoro subordinato, prestato all'estero in Stati “non convenzionati”.

Sono inoltre utili ai predetti fini i periodi contributivi:

Ö        accreditati in favore dei dirigenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali;

Ö        trasferiti all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 44/1973;

Ö        ricongiunti ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 e/o dell’articolo 1 della legge n. 45/1990.

Il requisito contributivo può essere altresì perfezionato con il cumulo dei contributi versati in favore dell’interessato alle assicurazioni sociali degli Stati appartenenti alla CE o convenzionati con l'Italia, a condizione che la contribuzione estera sia relativa ad attività svolta in qualità di dirigente di azienda industriale.

Dalla ricerca del requisito contributivo va invece esclusa la contribuzione figurativa per servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione e mobilità (periodi neutralizzabili ex art. 3, DPR n. 1432/1971).

3.1)  Requisiti ridotti

Nei casi previsti dagli articoli 7 (attività svolta in forma stagionale, temporanea o discontinua) e 8 (attività regolata da contratto a part-time di tipo verticale, orizzontale o ciclico) del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, l’autorizzazione ai versamenti volontari deve essere rilasciata sulla base di un requisito contributivo ridotto ad un anno (360 giorni/52 settimane) nel quinquennio precedente la domanda.

 
4)      Neutralizzazione

Ai fini della ricerca del requisito di contribuzione (tre anni o un anno) nel quinquennio antecedente alla domanda, l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del DPR n. 1432/1971, che stabiliscono di escludere dal computo del quinquennio i periodi corrispondenti ad eventi particolari (es: servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).

Il criterio della “neutralizzazione” consente di ricercare il requisito contributivo necessario all’autorizzazione in un arco temporale più ampio, aggiungendo al quinquennio individuato con riferimento alla data della domanda un ulteriore periodo, pari a quello “neutro” non considerato (ad esempio: nel quinquennio 24 agosto 1998/23 agosto 2003 - data della domanda - è presente il periodo di malattia 16 gennaio/15 luglio 2000, pari a 182 giorni di calendario; il quinquennio nel quale verificare l’esistenza dei tre anni di contribuzione corrisponderà al periodo 23 febbraio 1998/23 agosto 2003, ottenuto retrocedendo di 182 giorni dal 24 agosto 1998).

 
5)      Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria

Costituiscono condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari:

Ö       l’attività lavorativa comportante iscrizione ad uno degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ART/COM e CD/CM), alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (confronta punto 2, Parte Prima), alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;

Ö        la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.

Fra i motivi che non consentono il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria va compresa anche l’indennità sostitutiva del preavviso: per il periodo al quale tale indennità si riferisce sono infatti dovuti, ancorché in assenza di prestazione lavorativa, sia la contribuzione obbligatoria, sia la  relativa copertura assicurativa.

In tale situazione si determina di fatto la prosecuzione del rapporto assicurativo, circostanza che impone di posticipare il rilascio dell’autorizzazione ad una decorrenza successiva all’ultimo periodo cui si riferisce l’indennità stessa.

6)      Criteri di individuazione della” gestione” interessata ai versamenti volontari

Nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria faccia valere esclusivamente contribuzione accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD (contribuzione già versata al soppresso INPDAI e contribuzione maturata successivamente al 31 dicembre 2002 presso INPS), i versamenti volontari verranno autorizzati nel FPLD, in tale evidenza contabile.

Qualora invece i requisiti contributivi necessari all’autorizzazione vengano raggiunti con il computo di altra contribuzione, precedente o successiva al periodo di iscrizione nella citata evidenza contabile separata, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata nella gestione ordinaria del FPLD.

Nel caso in cui il dirigente ex INPDAI, già iscritto nell’evidenza contabile separata del FPLD, si sia successivamente occupato con iscrizione ad altra “gestione contabile”, e richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, questa dovrà essere comunque concessa in tale ultima “gestione”, ancorché in presenza di un’anzianità contributiva dell’interessato maturata sulla base di periodi di prevalente contribuzione nell’evidenza contabile separata.

 
7)      Decorrenza dell’autorizzazione

In INPDAI, in assenza di cause ostative, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorreva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda, ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione della contribuzione obbligatoria, se posteriore, per espressa previsione dell’articolo 20, comma 5, del DPR 8 gennaio 1976, n. 58.

Poiché, come noto, con effetto dal 1° gennaio 2003 la contribuzione obbligatoria maturata dai dirigenti ex INPDAI viene accreditata su base settimanale, anche la contribuzione volontaria dovrà essere quantificata ed accreditata in settimane.

Conseguentemente, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria verrà rilasciata con decorrenza dal 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza, secondo i criteri di carattere generale di cui all’articolo 7, comma 1, del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432.

Fermo restando quanto precisato a proposito dell’indennità sostitutiva del preavviso, si fa presente che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria potrà essere rilasciata nel caso in cui il richiedente abbia titolo all’indennità di disoccupazione o di mobilità (ed alla relativa copertura figurativa del periodo). In tale caso, peraltro, l’efficacia dell’autorizzazione deve considerarsi sospesa per tutto il periodo per il quale l’interessato riscuoterà le predette indennità: i versamenti volontari potranno essere quindi effettuati solo per periodi successivi a quelli indennizzati ed accreditati figurativamente.

Le disposizioni vigenti pongono infatti, quali condizioni necessarie per l’autorizzazione, la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione (almeno tre anni nei cinque antecedenti la domanda, ovvero almeno cinque anni complessivi), individuando come cause ostative ai versamenti l’accredito di contribuzione figurativa per i medesimi periodi ovvero la titolarità di pensione diretta.

8)      Efficacia della contribuzione volontaria

Come già espressamente previsto dall’articolo 20 del DPR 8 gennaio 1976, n. 58, la contribuzione volontaria versata presso il soppresso INPDAI – unitamente a quella acquisita successivamente alla soppressione del citato Istituto - è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione della relativa misura.

 
9)      Semestre precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

In merito alla facoltà prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, di effettuare versamenti volontari anche per i periodi non coperti da contribuzione, compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, valgono le istruzioni di cui alle circolari n. 175 del 16 ottobre 2000 e n. 150 del 15 settembre 2003, da applicare integralmente anche ai dirigenti di aziende industriali.

Conseguentemente, il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria in corrispondenza dei periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda.

Si conferma che l’esercizio della suddetta facoltà non determina alcuna retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, che resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.

 
10)  Determinazione della base imponibile

Il contributo volontario viene calcolato con riferimento al valore medio mensile della retribuzione imponibile relativa agli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria precedenti alla domanda. Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (12 mesi/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora l’anno di contribuzione venga perfezionato sulla base di periodi assicurativi relativi ad anni solari diversi e nel caso in cui il periodo contributivo dell’anno solare più remoto debba essere utilizzato solo parzialmente, l’imponibile di tale ultimo periodo va determinato prendendo in considerazione il valore medio delle retribuzioni dell’anno stesso, come illustrato nel successivo esempio.

anno

mesi coperti

totale imponibile

settimane utili

imponibile utile

2003

5

€  43.000,00

22

         €  43.000,00

2002

12

€  96.000,00

30

         €  55.384,50  (*)

(*)  = €  96.000 : 52 = 1.846,15 x 30 =  €  55.384,50

 

A tale proposito appare utile precisare che la posizione assicurativa iscritta nell’evidenza contabile separata è unica ed è costituita dalla somma dei periodi (compresi quelli trasferiti ex art. 5 della legge n. 44/1973) maturati fino al 2002 presso l’INPDAI e di quelli acquisiti dal gennaio 2003 presso l’INPS.

La ricerca della retribuzione imponibile ai fini del calcolo del contributo volontario deve avvenire procedendo a ritroso e considerando i periodi nella loro sequenza temporale (indifferentemente se assicurati presso INPDAI o presso INPS), fino alla concorrenza dei 12 mesi di contribuzione. Nel caso in cui si debbano utilizzare periodi anteriori al 2003, si dovrà tener conto dei minimali e massimali INPDAI (si veda l’allegato n. 3), mentre per i periodi dal 2003 in poi si dovrà fare riferimento al minimale previsto per i lavoratori con qualifica di dirigente (pari ad euro 32.975,28 annui, per l’anno 2003 – v. circ. 26/2003); non si dovrà più valutare, invece, il limite del massimale di retribuzione, di fatto abrogato, essendo la disciplina di carattere generale applicabile – a partire dal 1° gennaio 2003 - anche nei confronti della categoria dei dirigenti di aziende industriali. Resta comunque fermo il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

 
11)  Importo del contributo volontario

Secondo la previsione dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, il contributo volontario è pari al valore ottenuto applicando l’aliquota di finanziamento (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) prevista per la contribuzione obbligatoria all’importo medio della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere perciò applicata l’aliquota IVS attualmente vigente per il versamento della contribuzione obbligatoria all’evidenza contabile separata del FPLD, pari al 32,70%: la minore aliquota applicata agli autorizzati nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 (attualmente pari al 29,57%) riguarda infatti i soli prosecutori volontari della gestione ordinaria del predetto Fondo pensioni.

La variazione dell’aliquota contributiva determina corrispondenti variazioni dei contributi volontari, con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Come disposto dall’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, l’importo minimo della retribuzione su cui quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989 (attualmente pari al 40% dell’importo del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno), ferma restando l'applicazione di un diverso minimale, nei casi di minimi retributivi superiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Sulla base delle norme suddette, pertanto, l’importo minimo settimanale della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo volontario dovuto per il 2003 dai dirigenti iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD è pari ad  €  634,14.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere perciò applicata l’aliquota IVS attualmente vigente per il versamento della contribuzione obbligatoria all’evidenza contabile separata del FPLD, pari al 32,70%; la minore aliquota applicata agli autorizzati nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 (attualmente pari al 29,57%) riguarda infatti i soli prosecutori volontari della gestione ordinaria del predetto Fondo pensioni.

 
12)   Retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO

Nei confronti di coloro che facciano valere una retribuzione imponibile superiore al tetto pensionabile AGO, deve essere applicata l’aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale, prevista dall’articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione con modificazioni del DL 19 settembre 1992, n. 384.

Pertanto, sulla quota di retribuzione annua superiore ai limiti del “tetto pensionabile  AGO” (vedasi tabella sottostante) va applicata l’aliquota contributiva del 33,70% (aliquota del 32,70%, maggiorata di un punto percentuale).

 

Importi delle retribuzioni relative al “tetto pensionabile”

Anno 1997          lire

63.054.000

Anno 1998          lire

64.126.000

Anno 1999          lire

65.280.000

Anno 2000          lire

66.324.000

Anno 2001          lire

68.048.000

Anno 2002         euro

36.093,00

Anno 2003         euro

36.959,00

   

A titolo di esempio, ipotizzando una retribuzione imponibile annua di euro 74.400,00, si applicherà l’aliquota del 32,70% alla parte di retribuzione compresa entro il “tetto pensionabile” (euro 36.959,00 annui, pari ad euro 710,75 settimanali) e l’aliquota del 33,70% alla parte eccedente il tetto (euro74.400,00 – 36.959,00 = euro 37.441,00 annui, pari ad euro 720,00 settimanali).

In tal caso, il contributo volontario dovrà essere corrisposto per un ammontare complessivo settimanale di euro 475,06, pari a euro  6.175,78 trimestrali e a euro 24.703,12 su base annuale.

Calcolo del contributo volontario su una retribuzione imponibile superiore al “tetto pensionabile”

Euro 710,75 x 32,70% = euro 232,42

Euro 720,00 x 33,70% = euro 242,64

Euro (232,42+ 242,64) = euro 475,06 (contributo settimanale)

 

13)   Adeguamento del contributo volontario

L’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, che stabilisce la rivalutazione annuale della retribuzione imponibile e del relativo contributo volontario, deve essere applicato anche nei confronti dei dirigenti che ottengono l’autorizzazione ai versamenti nell’evidenza contabile separata del FPLD.

Sulla base della citata norma, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’importo della retribuzione preso a riferimento per il calcolo del contributo volontario deve essere rivalutato sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente; dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.

La tabella riepilogativa degli indici di variazione ISTAT è riportata nella prima parte della presente circolare, al punto 7).

14)   Motivi di sospensione temporanea dell’efficacia dell’autorizzazione

Come in precedenza accennato, l’accreditamento in favore dell’interessato di contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo riconosciuta, ovvero la ripresa di attività che comporti obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui avviene l’assicurazione, si pongono solo come cause di sospensione temporanea di efficacia dell’autorizzazione e non di decadenza dalla facoltà di effettuare versamenti volontari.

Eventuali versamenti eseguiti in corrispondenza di periodi di attività lavorativa comportante obbligo contributivo ovvero in concomitanza con altra tipologia di contribuzione sono perciò indebiti e, come tali, devono essere rimborsati senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria riprende efficacia con decorrenza immediatamente successiva alla data finale del periodo di accredito figurativo ovvero dell’attività lavorativa nuovamente interrotta.

Ovviamente, si pone come motivo di perdita definitiva dell’efficacia, l’acquisizione della titolarità di un trattamento pensionistico diretto, con conseguente annullamento e rimborso delle contribuzioni volontarie relative a periodi successivi alla decorrenza della pensione.

15)   Modalità e termini di versamento della contribuzione volontaria

Nei confronti dei dirigenti autorizzati alla prosecuzione volontaria valgono gli stessi termini e le stesse modalità di versamento già previsti per la generalità dei prosecutori volontari.

La contribuzione volontaria deve essere perciò versata per trimestri solari, mediante bollettini di c/c postale forniti dall’Istituto, entro i termini di legge (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo), pena l’annullamento ed il rimborso senza interessi delle somme versate in ritardo e salva la facoltà di attribuire detti importi, quando possibile, al trimestre solare precedente la data del relativo versamento.

La contribuzione riferita al periodo compreso fra la decorrenza della prosecuzione volontaria e la fine del trimestre nel corso del quale viene notificato all’interessato il relativo provvedimento di autorizzazione deve essere versata entro la fine del trimestre solare successivo; entro lo stesso termine va pagata la contribuzione volontaria per i periodi non coperti, compresi nel semestre precedente la domanda.

Il versamenti relativo a ciascun trimestre successivo deve essere effettuato entro la fine del trimestre solare seguente a quello cui i contributi volontari si riferiscono.

Nel caso di versamenti di importo inferiore a quello dovuto, si accrediterà in favore dell’interessato il numero, arrotondato per difetto, dei contributi settimanali ottenuti dividendo la somma versata per l’importo del contributo settimanale dovuto; la somma residua dovrà essere restituita all’assicurato senza rivalutazione monetaria e senza interessi.

 
16)   Autorizzazione al versamento di periodi scaduti

Al verificarsi di particolari situazioni (retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, ricorso accolto, reiezione domanda di pensione, ecc.) ed in assenza di cause ostative, l’Istituto rilascia all’assicurato un’apposita autorizzazione a versare contribuzione volontaria per periodi pregressi, per i quali è già decorso il termine di pagamento, ed invia uno specifico bollettino.

Detta autorizzazione, che deve essere trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consente il versamento dei contributi relativi a tutto il trimestre precedente a quello nel corso la stessa viene concessa, versamento che deve essere effettuato entro il trimestre successivo alla data di ricezione del relativo provvedimento.

Chi non abbia ricevuto il predetto provvedimento e lo specifico bollettino, può chiederne il duplicato entro il termine utile per il pagamento del periodo autorizzato, pena la decadenza.

 
17)   Contribuzione indebita

È indebita e rimborsabile la contribuzione volontaria versata in ritardo, quella versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto, quella non sufficiente a coprire per intero l’importo di una settimana, quella contestuale ad altra contribuzione o successiva alla decorrenza della pensione.

Il rimborso della contribuzione indebita viene disposto d’ufficio direttamente dall’Istituto, e le somme vengono restituite senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.

18)   Rideterminazione del contributo volontario

Il dirigente che abbia ripreso l’attività lavorativa successivamente alla decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, una volta interrotta o cessata nuovamente l’attività, può chiedere - entro il termine di 180 giorni dalla relativa cessazione, pena la decadenza - che l’ammontare del contributo volontario da lui dovuto venga rideterminato sulla base delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti volontari.

In proposito appare utile sottolineare che la presentazione di detta richiesta non costituisce motivo di sospensione dei termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari; conseguentemente, fino a quando la domanda non verrà definita e l'interessato non verrà a conoscenza del nuovo ammontare del contributo, sarà comunque tenuto a proseguire i versamenti nella misura precedentemente assegnata.

La possibilità di integrare i versamenti volontari in seguito alla rideterminazione del contributo decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto al punto 3 della circolare n. 150/2003.

L'adeguamento ai nuovi importi dovrà avvenire con il versamento del contributo relativo al trimestre non scaduto alla data di comunicazione dell'Istituto, mentre l'eventuale conguaglio relativo a periodi per i quali è già decorso il termine di versamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino trasmesso all'interessato contestualmente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione del contributo.

Nel caso in cui l’assicurato intende proseguire i versamenti secondo l’importo quantificato sulla retribuzione presa a base dell’iniziale autorizzazione, tale retribuzione dovrà essere debitamente aggiornata mediante rivalutazione annuale, da effettuare per ogni anno successivo a quello nel corso del quale è stata corrisposta l’ultima contribuzione volontaria e fino a quello di ripresa dei versamenti stessi.

19)  Domanda presentata da dirigenti già autorizzati sulla base di contributi in gestione diversa dall’INPDAI

Nel caso in cui il dirigente, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione presso il soppresso INPDAI (ora evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza dovrà essere considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale dovrà essere definita (con autorizzazione a versare in evidenza contabile separata del FPLD), previo aggiornamento dell’archivio centrale, applicando i criteri vigenti in materia.

20)            Istruzioni contabili

Con apposita circolare verranno quanto prima fornite le istruzioni in merito alla contabilizzazione dei versamenti volontari effettuati dai dirigenti ex INPDAI ed oggetto della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

TOMASSINI

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