Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Decorrenza dell'autorizzazione

(circ.172/2003)

In INPDAI, in assenza di cause ostative, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorreva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda, ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione della contribuzione obbligatoria, se posteriore, per espressa previsione dell’articolo 20, comma 5, del DPR 8 gennaio 1976, n. 58.

Poiché, come noto, con effetto dal 1° gennaio 2003 la contribuzione obbligatoria maturata dai dirigenti ex INPDAI viene accreditata su base settimanale, anche la contribuzione volontaria dovrà essere quantificata ed accreditata in settimane.

Conseguentemente, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria verrà rilasciata con decorrenza dal 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza, secondo i criteri di carattere generale di cui all’articolo 7, comma 1, del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432.

Fermo restando quanto precisato a proposito dell’indennità sostitutiva del preavviso, si fa presente che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria potrà essere rilasciata nel caso in cui il richiedente abbia titolo all’indennità di disoccupazione o di mobilità (ed alla relativa copertura figurativa del periodo). In tale caso, peraltro, l’efficacia dell’autorizzazione deve considerarsi sospesa per tutto il periodo per il quale l’interessato riscuoterà le predette indennità: i versamenti volontari potranno essere quindi effettuati solo per periodi successivi a quelli indennizzati ed accreditati figurativamente.

Le disposizioni vigenti pongono infatti, quali condizioni necessarie per l’autorizzazione, la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione (almeno tre anni nei cinque antecedenti la domanda, ovvero almeno cinque anni complessivi), individuando come cause ostative ai versamenti l’accredito di contribuzione figurativa per i medesimi periodi ovvero la titolarità di pensione diretta.

Twitter Facebook