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Adeguamento del contributo volontario
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Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
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Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI
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Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
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Contribuzione indebita e da rimborsare
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Decorrenza dell'autorizzazione
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Determinazione della base imponibile
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Dirigenti già autorizzati in gestione diversa dall'INPDAI
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Domande di autorizzazione presentate all'INPS
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Efficacia della contribuzione figurativa
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Importo del contributo volontario
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Iscritti al fondo ex-INPDAI
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Modalità e termini di versamento del contributo
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Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti di ammissione alla prosecuzione volontaria
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Retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO
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Rideterminazione del contribto volontario
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Sospensione temporanea dell'efficacia dell'autorizzazione
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
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La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
Rideterminazione del contribto volontario
(circ.172/2003)
Il dirigente che abbia ripreso l’attività lavorativa successivamente alla decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, una volta interrotta o cessata nuovamente l’attività, può chiedere - entro il termine di 180 giorni dalla relativa cessazione, pena la decadenza - che l’ammontare del contributo volontario da lui dovuto venga rideterminato sulla base delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti volontari.
In proposito appare utile sottolineare che la presentazione di detta richiesta non costituisce motivo di sospensione dei termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari; conseguentemente, fino a quando la domanda non verrà definita e l'interessato non verrà a conoscenza del nuovo ammontare del contributo, sarà comunque tenuto a proseguire i versamenti nella misura precedentemente assegnata.
La possibilità di integrare i versamenti volontari in seguito alla rideterminazione del contributo decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto al punto 3 della circolare n. 150/2003.
L'adeguamento ai nuovi importi dovrà avvenire con il versamento del contributo relativo al trimestre non scaduto alla data di comunicazione dell'Istituto, mentre l'eventuale conguaglio relativo a periodi per i quali è già decorso il termine di versamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino trasmesso all'interessato contestualmente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione del contributo.
Nel caso in cui l’assicurato intende proseguire i versamenti secondo l’importo quantificato sulla retribuzione presa a base dell’iniziale autorizzazione, tale retribuzione dovrà essere debitamente aggiornata mediante rivalutazione annuale, da effettuare per ogni anno successivo a quello nel corso del quale è stata corrisposta l’ultima contribuzione volontaria e fino a quello di ripresa dei versamenti stessi.