Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI

(circ.172/2003)

Come per la generalità degli autorizzati, anche i dirigenti già iscritti all’INPDAI potevano avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento, ovvero per incrementare la predetta anzianità, ai fini della misura della pensione. I prosecutori volontari erano tenuti a versare un contributo calcolato applicando l’aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile media mensile delle retribuzioni percepite nel periodo stabilito dalle disposizioni vigenti alla data della domanda.

I versamenti dovevano essere effettuati per trimestri solari, entro i termini del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale precompilati e forniti annualmente dall’INPDAI.

I versamenti eseguiti oltre i termini di legge erano indebiti e rimborsabili senza rivalutazione monetaria e senza interessi, salva la possibilità di attribuirli al trimestre precedente la data del pagamento, previa formale richiesta dell’interessato, da presentare entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento.

La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI

Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI

(circ.172/2003)

Come per la generalità degli autorizzati, anche i dirigenti già iscritti all’INPDAI potevano avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento, ovvero per incrementare la predetta anzianità, ai fini della misura della pensione. I prosecutori volontari erano tenuti a versare un contributo calcolato applicando l’aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria alla retribuzione imponibile media mensile delle retribuzioni percepite nel periodo stabilito dalle disposizioni vigenti alla data della domanda.

I versamenti dovevano essere effettuati per trimestri solari, entro i termini del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale precompilati e forniti annualmente dall’INPDAI.

I versamenti eseguiti oltre i termini di legge erano indebiti e rimborsabili senza rivalutazione monetaria e senza interessi, salva la possibilità di attribuirli al trimestre precedente la data del pagamento, previa formale richiesta dell’interessato, da presentare entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento.

Domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria giacenti all'INPDAI

Domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria giacenti all'INPDAI

Come noto, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate all’INPDAI prima dell’avvenuta soppressione o comunque pervenute alla Struttura PDAI in data successiva al 31 dicembre 2002 ed ancora giacenti, sono state recentemente decentrate alle Strutture periferiche di questo Istituto, secondo i criteri della competenza territoriale, al fine di contenere i tempi della relativa definizione.

In occasione degli incontri interregionali tenutisi nel corso del mese di ottobre 2003, le suddette domande sono state consegnate complete della documentazione cartacea prodotta dagli interessati e dei dati retributivi/contributivi necessari ai fini dell’autorizzazione, rilevati dagli archivi del soppresso Istituto.

Tuttavia, nei casi in cui - ai fini dell’autorizzazione - sia necessario disporre di ulteriori elementi di calcolo e qualora tali dati siano rilevabili dagli archivi di questo Istituto, le Sedi potranno utilizzare le informazioni presenti in Hydra, tenendo comunque presente che le retribuzioni relative ad anni precedenti il 2003, reperibili nel predetto archivio (somma delle competenze correnti e di altre competenze) ed assoggettate alle assicurazioni diverse dall’IVS, devono essere valutate entro i limiti del massimale INPDAI vigente nei relativi anni.

Per la gestione delle istanze in esame è stata messa a disposizione delle Sedi una procedura semplificata che consente l’emissione del provvedimento di autorizzazione e dei bollettini di c/c postale che gli interessati utilizzeranno per il versamento delle contribuzioni successive al 2002. Relativamente ai periodi anteriori al gennaio 2003 le Sedi devono invece fornire agli interessati un comune bollettino, precompilato manualmente con l’indicazione dell’importo dovuto, della causale di versamento e del conto corrente di Sede dedicato alle riscossioni varie, al quale detti contributi dovranno essere canalizzati.

Acquisizione agli atti della “dichiarazione di compatibilità”

Acquisizione agli atti della “dichiarazione di compatibilità”

In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44 – che ha disposto la trasposizione in INPDAI di alcune discipline dell’assicurazione generale obbligatoria - l’articolo 20 del DPR 8 gennaio 1976, n. 58, nel regolamentare la prosecuzione volontaria, ha esteso ai dirigenti di aziende industriali le condizioni di ammissione a tale contribuzione già applicate agli iscritti del FPLD

Da quanto sopra discende che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria poteva essere concessa solo in assenza delle cause ostative già individuate dall’articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, quali:

  • l’iscrizione o la titolarità di pensione diretta presso altre forme obbligatorie di previdenza. 

Fino alla data della sua soppressione, pertanto, l’INPDAI – non potendo acquisire altrimenti le informazioni necessarie a valutare l’esistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione - richiedeva al dirigente la sottoscrizione di una “dichiarazione di compatibilità”, in assenza della quale l’istanza non poteva trovare accoglimento. 

Conseguentemente, nei casi in cui una richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentata anteriormente alla soppressione dell’INPDAI risulti carente di tale dichiarazione, sarà necessario – ai fini della definizione della domanda – invitare l’interessato a presentare detto documento ogni volta che l’esame della documentazione prodotta e delle risultanze degli archivi non consenta di escludere con certezza l’esistenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenendo comunque presente che - per le istanze avanzate successivamente al 31 dicembre 2002 - sarà opportuno acquisire agli atti il modello O10/M/02 debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l’autorizzazione.

Versamenti volontari presso INPDAI e contemporanea contribuzione figurativa per disoccupazione presso INPS

Versamenti volontari presso INPDAI e contemporanea contribuzione figurativa per disoccupazione presso INPS

I dirigenti assoggettati all’assicurazione contro la disoccupazione gestita dall’INPS avevano il diritto di percepire la relativa indennità economica una volta che, risolto il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione obbligatoria presso l’INPDAI, potessero far valere i necessari requisiti assicurativi e contributivi; in corrispondenza dei predetti periodi ed in presenza del previsto requisito contributivo (almeno un contributo obbligatorio precedente) era altresì dovuto in loro favore l’accredito di contribuzione figurativa nel FPLD.

Per i periodi precedenti al 1° gennaio 2003, pertanto, non essendo previsto il diretto riconoscimento presso l’INPDAI dei periodi di disoccupazione indennizzata, è stato possibile il rilascio dell’autorizzazione ed il versamento di contribuzione volontaria contestualmente alla percezione della predetta indennità economica.

A partire dal 1° gennaio 2003, invece, i periodi di disoccupazione indennizzata sono accreditati d'ufficio ai fini pensionistici, con le stesse norme e limitazioni vigenti per gli iscritti alla gestione ordinaria del FPLD e da tale data, conseguentemente, la contribuzione volontaria versata in corrispondenza di periodi coperti da contribuzione figurativa al titolo predetto non è più compatibile; secondo i criteri di carattere generale, pertanto, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione nell’evidenza contabile separata del Fondo PLD potrà riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata.

Sulla base dei criteri sopra esposti, può verificarsi una sovrapposizione di contribuzione volontaria versata presso il soppresso INPDAI in corrispondenza di contribuzione figurativa per disoccupazione accreditata nel FPLD anteriormente al 1° gennaio 2003. In tali casi, pertanto, si dovrà considerare utile ai fini delle prestazioni la contribuzione volontaria e si dovrà procedere all’annullamento della contribuzione figurativa per disoccupazione, ferma restando la legittimità dell’indennità economica a suo tempo percepita.

Nel periodo immediatamente successivo alla soppressione dell’INPDAI può essersi altresì verificato che i dirigenti, cessati dal servizio senza aver maturato il requisito contributivo per il diritto a pensione, abbiano percepito l’indennità di disoccupazione ed anche versato contribuzione volontaria nel periodo coincidente con quello dell’accredito figurativo, nel convincimento che continuassero a valere le disposizioni vigenti anteriormente alla soppressione.

In tali casi andrebbe rimborsata la contribuzione volontaria ed accreditata la contribuzione figurativa per disoccupazione. Tuttavia – in via del tutto eccezionale e limitatamente alle autorizzazioni concesse in data precedente all’emanazione della presente circolare – si ritiene che, per salvaguardare le aspettative degli interessati, gli stessi possano rinunciare all’indennità di disoccupazione e restituire le somme percepite, con conseguente convalida della contribuzione volontaria versata in corrispondenza dei periodi in argomento

Autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso INPDAI e presso INPS

Autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso INPDAI e presso INPS

Nei casi in cui, dall’esame della posizione assicurativa di un dirigente, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione alla prosecuzione volontaria, rilasciata sia nell’Assicurazione generale obbligatoria, sia presso il soppresso INPDAI, si dovrà procedere alla “chiusura” dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota (con inserimento a prg. 418 della data fine autorizzazione).

Tale operazione consentirà di fare salvi i versamenti effettuati a seguito dell’autorizzazione “chiusa”. Per quanto ovvio si precisa che l’eventuale contribuzione volontaria versata  sulla base dell’autorizzazione da chiudere, qualora si riferisca a periodi coperti da contribuzione obbligatoria ovvero a contribuzione volontaria versata sulla base dell’autorizzazione successiva, si dovrà procedere all’annullamento ed al rimborso della sola contribuzione volontaria più remota che risulti sovrapposta a contribuzione di altra natura, indicando altresì, quale “data fine autorizzazione” quella dell’ultimo contributo volontario da considerare utile.

“Ripresa” dei versamenti volontari presso INPDAI e presso INPS

“Ripresa” dei versamenti volontari presso INPDAI e presso INPS

Nei casi in cui il dirigente, autorizzato alla prosecuzione volontaria presso l’INPDAI, avesse sospeso i versamenti per un determinato periodo ed avesse successivamente avanzato richiesta di riprendere il pagamento di tale contribuzione, l’importo del nuovo contributo dovuto veniva quantificato applicando alla retribuzione corrispondente ai versamenti volontari degli ultimi 12 mesi pagati, eventualmente adeguata con riferimento al minimale ed al massimale dell’anno di ripresa dei versamenti stessi, l’aliquota contributiva vigente nello stesso anno, senza effettuare alcuna rivalutazione delle retribuzioni di riferimento.

In proposito va rilevato che, secondo la previsione dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 184/1997 – applicato anche presso il soppresso Istituto – la retribuzione sulla quale è calcolato il contributo volontario deve essere rivalutata annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita, come calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente.

Nel presupposto che, a partire dal 12 luglio 1997, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono l’unica disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova norma, si dispone che la retribuzione desunta dall’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata,  anche nei casi di domande tese ad ottenere la “ripresa” dei versamenti volontari dopo un periodo di sospensione ed ancora non definite alla data della presente circolare.

Detta rivalutazione dovrà avvenire con effetto dal 1° gennaio di ogni anno successivo al 1997 e compreso nel periodo di sospensione dei versamenti volontari, sulla base dei relativi indici di variazione ISTAT intervenuti nel medesimo periodo, tenendo comunque presente la necessità di rapportare l’importo ottenuto al minimale o al massimale prima di assoggettarlo all’aliquota contributiva vigente nei periodi da coprire volontariamente, compresi entro la data del 31 dicembre 2002.

Ad ogni buon fine si forniscono di seguito gli indici di variazione rilevati dall’ISTAT per gli anni dal 1997 al 2002 (vedi tabella generale), da applicare in fase di rivalutazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare al contributo volontario con effetto dal 1° gennaio degli anni dal 1998 al 2003.

Indici di rivalutazione calcolati dall’ISTAT

(da applicare alle retribuzioni imponibili da assoggettare al contributo volontario)

Anno di rilevazione

Indice da applicare

Anno di applicazione

1997

+ 1,7%

1998

1998

+ 1,8%

1999

1999

+ 1,6%

2000

2000

+ 2,6%

2001

2001

+ 2,7%

2002

2002

+ 2,4%

2003

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