Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 2016 Messaggio 3755 del 20 settembre 2016
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
- Dettagli
- Visite: 22998
Messaggio 3755 del 20 settembre 2016
OGGETTO: Decorrenza dei trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dai Patronati e dalle Strutture territoriali, in ordine alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si precisa quanto segue.
Con il citato decreto ministeriale è stato divulgato il modulo da utilizzare per comunicare il recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con FAQ n. 18 pubblicata sul suo sito internet, ha chiarito che nella sezione "Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale" del predetto modulo deve essere indicata la data "...a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro".
In altri termini, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Ciò premesso, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale".