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Messaggio 32776 del 14 settembre 1998
Oggetto:
BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO - ART.13 COMMI 6 - 7 E 8 L.257/92, COME MODIFICATI DAL D.L.169/93, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 271/93.
E' STATA OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA CORTE DI CASSA
ZIONE, LA SPETTANZA O MENO DEL BENEFICIO DELLA RIVALUTAZIONE
DI CUI ALLA NORMATIVA INDICATA IN OGGETTO, NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI, ESCLUSIVAMENTE TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIONI
STICHE AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA.
LA SUPREMA CORTE HA ACCOLTO LA TESI DELL'ISTITUTO, SE
CONDO IL QUALE LA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA DEI PERIODI
LAVORATI CON ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, DI CUI AI COMMI SOPRA
CITATI, DEVE RICONOSCERSI AGLI ASSICURATI CHE, AL MOMENTO DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.257/1992, PRESTAVANO ATTIVI
TA LAVORATIVA, E NON AI MERI TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIO
NISTICHE IN CORSO DI EROGAZIONE.
SI TRASCRIVE INTEGRALMENTE, PER CONOSCENZA ED OGNI UTILE
APPLICAZIONE, LA PRIMA SENTENZA RELATIVA ALLA FATTISPECIE,
N.6605/98, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 7 LUGLIO 1998.
.
L'AVVOCATO COORDINATORE CENTRALE
(CARLO DE ANGELIS)
L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE F.F.
(FAUSTO PROSPERI VALENTI)
*
* *
"AULA A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
.
COMPOSTA DAGLI ILL.MI MAGISTRATI
.
DOTT. MARINO DONATO SANTOJANNI - PRESIDENTE -
.
" MARIO PUTATURO DONATI REL. - CONSIGLIERE -
" GIUSEPPE CELLERINO "
" MAURA LA TERZA "
" GIOVANNI AMOROSO "
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
.
S E N T E N Z A
.
SUL RICORSO PROPOSTO
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, ELETT. DOM.
IN ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17, PRESSO L'AVVOCATURA CENTRA
LE, RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVV.TI CARLO DE ANGELIS,
GIANFRANCO BARBARIA E GABRIELLA PESCOSOLIDO, PER PROCURA
SPECIALE IN CALCE AL RICORSO;
RICORRENTE
CONTRO
.
LUISA NORELLI, ELETT.DOM. IN ROMA, PIAZZA MARTIRI DI
BELFIORE N. 2, PRESSO L'AVV. DOMENICO CONCETTI CHE LA RAP
PRESENTA E DIFENDE, PER PROCURA SPECIALE A MARGINE DEL
CONTRORICORSO;
CONTRORICORRENTE
.
PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N 1713/97 DEL TRIBUNALE
DI TORINO IN DATA 12/3-15/4/1997 /R.G. N. 663/1996);
UDITA NELLA PUBBLICA UDIENZA TENUTASI IL GIORNO 3/4/1998, LA
RELAZIONE DELLA CAUSA SVOLTA DAL CONS.DR.MARIO PUTATURO DO
NATI;
UDITO L'AVV. CARLO DE ANGELIS;
UDITO IL PUBBLICO MINISTERO, NELLA PERSONALE DEL SOST.PROC.
GEN.DR. ENNIO ATTILIO SEPE CHE HA CONCLUSO PER L'ACCOGLIMEN
TO DEL RICORSO.
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.
LA SIGN. LUISA NORELLI CONVENIVA DAVANTI AL PRETORE DEL LA
VORO DI TORINO L'INPS E, DEDUCENDO CHE, AI SENSI DELL'ART.
13 DELLA LEGGE N. 257 DEL 1992, AVEVA DIRITTO ALLA
RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE MEDIANTE RIVALUTAZIONE COL
COEFFICIENTE 1,5 PER IL PERIODO IN CUI AVEVA PRESTATO ATTI
VITA DI LAVORO SUBORDINATO SOGGETTO AL VERSAMENTO ALL'INAIL
DEL PREMIO SUPPLEMENTARE INERENTE AL RISCHIO DI ASBESTOSI,
NE CHIEDEVA LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI QUANTO A QUEL TITOLO
DOVUTO OLTRE INTERESSI.
L'ISTITUTO NEL COSTITUIRSI IN GIUDIZIO ECCEPIVA L'INFONDA
TEZZA DELLA PRETESA ASSUMENDO CHE LA RICORRENTE NON SI TRO
VAVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA SU INDICATA LEGGE PER
USUFRUIRE DELL'INVOCATO BENEFICIO IN QUANTO GIA TITOLARE DI
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
CON SENTENZA DEL 23 MAGGIO 1996 IL PRETORE ACCOGLIEVA LA
DOMANDA E LA DECISIONE, SU APPELLO DELL'INPS, VENIVA CONFER
MATA DAL LOCALE TRIBUNALE CON SENTENZA DEL 15 APRILE 1997.
OSSERVAVA, IN PARTICOLARE, IL TRIBUNALE CHE: NEL PROFILO IN
TERPRETATIVO, DEVONO RICOMPRENDERSI TRA I BENEFICIARI DELLA
RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA ANCHE I TITOLARI CHE USUFRUISCONO
DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE; DA UN LATO, INFATTI, IL LEGI
SLATORE HA USATO IL TERMINE "LAVORATORE", SENZA ALCUN RIFE
RIMENTO ALLA PERMANENZA ATTUALE DEL RAPPORTO, COME DEL RESTO
DIMOSTRATO DAL FATTO CHE, NELLA VIGENZA DEL D.L. N. 169 DEL
1993, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1, ERANO DESTINATARI DEL
BENEFICIO "I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE...ANCHE IN
CORSO DI DISMISSIONE O SOTTOPOSTE A PROCEDURE FALLIMENTARI O
FALLITE O DISMESSE", CIOE' SOGGETTI IN RAPPORTO DI
DIPENDENZA DA IMPRESE SIA IN STATO DI NORMALE OPERATIVITA
CHE AFFETTE DA CRISI OPPURE GIA' GIUNTE ALL'EPILOGO, MENTRE
LA MODIFICA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 271 DEL
1993, CONSISTITA NELLA SOPPRESSIONE DELL'ELENCO CHE DEFINIVA
LA POSSIBILE CASISTICA, NON PUO' CHE AVERE COMPORTATO
L'INDICAZIONE IN TERMINI PIU SUCCINTI, DEGLI STESSI
BENEFICIARI, DALL'ALTRO, LA FRASE "AI FINI DELLE
PRESTAZIONI", INTRODOTTA ALL'8 COMMA DELL'ART. 13 DEL D.L.
N. 169 IN LUOGO DI QUELLA "AI FINI DEL CONSEGUIMENTO",
RIMASTA INVARIATA NEI COMMI 6 E 7 DELLO STESSO ARTICOLO, E'
SIGNIFICATIVA DI UNA EVOLUZIONE CHE INDUCE A NON
PRIVILEGIARE UNA LETTURA RIGIDAMENTE RESTRITTIVA, IN PIENA
CONFORMITA' CON LO SPIRITO DELLE ALTRE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE, E SVILUPPATE CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE.
L'ISTITUTO HA PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CON UN MOTIVO,
ILLUSTRATO DA MEMORIA, CUI HA RESISTITO LA NORELLI CON
CONTRORICORSO.
L'AVV. CARLO DE ANGELIS DIFENSORE DELL'INPS, HA PRESENTATO
ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE BREVI OSSERVAZIONI PER ISCRITTO
SULLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO, AI SENSI DELL'UL
TIMO COMMA DELL'ART.379 COMMA,C.P.C.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
CON UN UNICO COMPLESSO MOTIVO, DENUNCIANDOSI VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 6, 7 E 8 DELL'ART. 13 DELLA
LEGGE N. 257 DEL 1992, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 169 DEL
1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 271 DEL 1993, AI SENSI
DELL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C., SI CENSURA L'IMPUGNATA SEN
TENZA PER NON AVERE CONSIDERATO CHE IL LEGISLATORE, USANDO
IL TERMINE /LAVORATORI/, HA INTESO CHIARAMENTE ESCLUDERE DAL
BENEFICIO DELLA RIVALUTAZIONE LA CATEGORIA DI QUELLI CHE
ERANO ESCLUSIVAMENTE TITOLARI DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA.
NE' LA SUCCESSIVA SOPPRESSIONE IN SEDE DI MODIFICA DEL RIFE
RIMENTO AI LAVORATORI DI IMPRESE FALLITE E' ARGOMENTO CHE
PUO' ESSERE UTILIZZATO A FAVORE DELLA TESI INTERPRETATIVA
ESTENSIVA AFFERMATA DAL TRIBUNALE, LA QUALE SI PORREBBE
OLTRETUTTO IN CONTRASTO CON I LIMITI DI STANZIAMENTO DELLA
SPESA IN SEDE DI FINANZIAMENTO DELLA LEGGE.
IN DEFINITIVA, LA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA DEI PERIODI
LAVORATI CON ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DI CUI AI COMMI 7 E 8
SOPRA CITATI DEVE RICONOSCERSI AGLI ASSICURATI CHE AL MOMEN
TO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 257 DEL 1992, PRE
STAVANO ATTIVITA' LAVORATIVA, E NON AI MERI TITOLARI DI PRE
STAZIONI PENSIONISTICHE IN CORSO DI EROGAZIONE, POICHE' TALE
INTERPRETAZIONE TROVA ARGOMENTI DI SOSTEGNO SUL PIANO LETTE
RALE E LOGICO, OLTRE CHE NEI LAVORI PREPARATORI.
IL MOTIVO VA ACCOLTO PERCHE' FONDATO.
IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, SI RICORDA CHE E'
FONDAMENTALE CANONE DI ERMENEUTICA, SANCITO DALL'ART. 12
DELLE PRELEGGI, CHE LA NORMA GIURIDICA DEVE ESSERE INTERPRE
TATA INNANZI TUTTO E PRINCIPALMENTE DAL PUNTO DI VISTA LET
TERALE, NON POTENDOSI AL TESTO /ATTRIBUIRE ALTRO SENSO SE
NON QUELLO FATTO PALESE DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE
SECONDO LA CONNESSIONE DI ESSE/; DI POI, SEMPRE CHE TALE
SIGNIFICATO NON SIA GIA' TANTO CHIARO E UNIVOCO DA RIFIUTARE
UNA DIVERSA E CONTRASTANTE INTERPRETAZIONE, SI DEVE RICORRE
RE AL CRITERIO LOGICO: CIO'AL FINE DI INDIVIDUARE, ATTRAVER
SO UNA CONGRUA VALUTAZIONE DEL FONDAMENTO DELLA NORMA, LA
"INTENZIONE DEL LEGISLATORE", AVENDO, CURA, PERO', DI
INDIVIDUARLA QUALE RISULTA DAL SINGOLO TESTO CHE E' OGGETTO
DI SPECIFICO ESAME E NON GIA', O SEMMAI IN VIA SUBORDINATA E
COMPLEMENTARE, QUALE PUO' GENERICAMENTE DESUMERSI DALLE
FINALITA' ISPIRATRICI DI UN PIU' AMPIO COMPLESSO NORMATIVO
IN CUI QUEL TESTO, INSIEME CON ALTRI, MA DISTINTAMENTE DA
ESSI, E' INSERITO (CASS. NN.3359/1975/;5901/1979;2183/1983;
VEDI ANCHE CASS. NN.674/1971;4906/1995, SULLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE IN SENSO CONFORME ALLA
COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI). LA MATERIA
ALL'ESAME E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 MARZO 1992,N.257,
RECANTE NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO
DELL'AMIANTO, IL CUI ART.1, PRIMO COMMA (1), DOPO AVERE
INDIVIDUATO LE IMPRESE INTERESSATE, SPECIFICA, CON RIGUARDO
ALLE FINALITA' PERSEGUITE, CHE LE NORME SONO DETTATE "PER LA
DISMISSIONE DALLA PRODUZIONE E DAL COMMERCIO, PER LA
CESSAZIONE DELL'ESTRAZIONE, DELL'IMPORTAZIONE,
DELL'ESPORTAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELL'AMIANTO E DEI
PRODOTTI CHE LO CONTENGONO, PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE
DI DECONTAMINAZIONE E DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE
DALL'INQUINAMENTO DELL'AMIANTO, PER LA RICERCA FINALIZZATA
ALLA INDIVIDUAZIONE DI MATERIALI
SOSTITUTIVI E ALLA RICONVERSIONE PRODUTTIVA E PER IL CON
TROLLO SULL'INQUINAMENTO DA AMIANTO".
IN PARTICOLARE, AL CAPO IV DELLA PREDETTA LEGGE, RECANTE
MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI, L'ART.13, IN TEMA DI
TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E PEN
SIONAMENTO ANTICIPATO, STABILISCE (SUB 1) CHE AI LAVORATORI
OCCUPATI IN IMPRESE CHE UTILIZZANO OVVERO ESTRAGGONO AMIAN
TO, IMPEGNATE IN PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIO
NE PRODUTTIVA, E' CONCESSO IL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PREVE
DENDO ALTRESI (SUB 2,3,4 E 5) CHE ENTRO UN DETERMINATO TER
MINE DETTI LAVORATORI, ANCHE SE OCCUPATI IN IMPRESE IN CORSO
DI DISMISSIONE O SOTTOPOSTE A PROCEDURE FALLIMENTARI, HANNO
FACOLTA DI RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI UN TRATTAMENTO DI
PENSIONE SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEG
GE 30 APRILE 1969, N. 153 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON
UNA MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA ASSICURATIVA E CONTRIBUTI
VA, PURCHE' POSSANO FAR VALERE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI
DATI REQUISITI.
DALL'ALTRO, L'ART.13 CITATO STABILISCE CHE:
"PER I LAVORATORI DELLE MINIERE O DELLE CAVE DI AMIANTO IL
NUMERO DI SETTIMANE COPERTO DA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
RELATIVA AI PERIODI DI PRESTAZIONE LAVORATIVA AI FINI DEL
CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E MOLTIPLICA
TO PER IL COEFFICIENTE DI 1,5 (N.6);
"AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI CUI AL COMMA 1, ANCHE SE
IN CORSO DI DISMISSIONE O SOTTOPOSTE A PROCEDURE FALLIMENTA
RI O FALLITE CHE ABBIANO CONTRATTO MALATTIE PROFESSIONALI A
CAUSA DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DOCUMENTATE DALL'ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVO
RO (INAIL), IL NUMERO DI SETTIMANE COPERTO DA CONTRIBUZIONE
OBBLIGATORIA RELATIVA A PERIODI DI PRESTAZIONE LAVORATIVA
PER IL PERIODO DI PROVATA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E MOLTI
PLICATO PER IL COEFFICIENTE DI 1,5" (SUB.7);
"AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Messaggio 28336 del 28 luglio 1998
Oggetto INTEGRAZIONI SALARIALI. RICHIESTE MOTIVATE DA AVVERSITA'
METEOROLOGICHE. CRITERI DI MASSIMA.
IN SEDE DI ESAME DEI RICORSI AFFERENTI IL NEGATO RICONOSCIMENTO
DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI SOTTOPOSTI ALLA SUA DECISIONE,
IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
AI LAVORATORI DIPENDENTI, HA MANIFESTATO TALUNE PERPLESSITA'
CIRCA I CRITERI ALQUANTO RESTRITTIVI APPLICATI IN NUMEROSE
OCCASIONI
DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI NELLA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA,
QUALE CAUSALE INTEGRABILE, DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE POSTE
A BASE DI DOMANDE DI INTERVENTO AVANZATE DA IMPRESE OPERANTI
SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA E AFFINI, NONCHE' IN QUELLO
DELL'AGRICOLTURA.
IN RIFERIMENTO SEMPRE ALLE FATTISPECIE SOPRAMENZIONATE,
L'ORGANO CENTRALE HA AVUTO, ALTRESI', MODO DI RILEVARE CHE SOVENTE
NON VENGONO TENUTI NELLA GIUSTA CONSIDERAZIONE ALCUNI ELEMENTI
DI GIUDIZIO - QUALI IL TIPO DI LAVORO SVOLTO, L'ORARIO DELLE
PRECIPITAZIONI, ANCHE SE CONOSCIUTO, E L'UBICAZIONE DELL'UNITA'
PRODUTTIVA - CHE POTREBBERO, INVECE, ESSERE DETERMINANTI AI
FINI DI UNA POSITIVA DEFINIZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLE DOMANDE
GIA' IN PRIMA ISTANZA.
ALLO SCOPO DI GARANTIRE L'OMOGENEITA' DI COMPORTAMENTI
DA PARTE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI CIG - PUR NEL RISPETTO
DELLA LORO AUTONOMIA CHE TROVA UN OBIETTIVO SUPPORTO NELLA
CONOSCENZA
DELLA REALTA' GEOGRAFICA E CLIMATICA LOCALE - E LIMITARE, NEL
CONTEMPO, MOTIVI DI CONTENZIOSO, SI RITIENE OPPORTUNO RICORDARE
ALCUNI ORIENTAMENTI DI MASSIMA, SEGUITI NELLA PRASSI, PER LA
VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA
CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO COLLEGATO ALLE INTEMPERIE
STAGIONALI.
SEPPUR OVVIO SI RIBADISCE LA NECESSITA' CHE LA SUSSISTENZA
E L'ENTITA' DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE, SIANO ACCERTATE
IN OGNI CASO, SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DA ACQUISIRSI
PRESSO ENTI ABILITATI ALLA RILEVAZIONE METEOROLOGICA, SIA A
LIVELLO REGIONALE CHE PROVINCIALE O COMUNALE (V. CIRCOLARE N.148
DEL 13.5.94). NELL'IPOTESI DI INDISPONIBILITA' DI DATI IDONEI
RELATIVI ALLA LOCALITA' DI UBICAZIONE DI UN'UNITA' PRODUTTIVA,
POTRANNO ESSERE UTILIZZATE OLTRECHE' LE RILEVAZIONI DI STAZIONI
LIMITROFE, LE ATTESTAZIONI RILASCIATE, ANCHE SE GENERICHE, DAI
COMUNI, DALLE STAZIONI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NONCHE' DALL'ANAS
O DA CENTRALI ELETTRICHE COME QUELLE DELL'ENEL.
PER QUANTO CONCERNE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN AGRICOLTURA
SI RINVIA, IN GENERALE, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AVVERSITA'
ATMOSFERICHE E I RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE, ALLE DISPOSIZIONI
IMPARTITE CON LA CIRCOLARE N.178 DEL 26.7.93. RIGUARDO AL SETTORE
DELL'EDILIZIA ED AFFINI, SI ILLUSTRANO DI SEGUITO GLI ORIENTAMENTI
CUI SI ATTIENE, NELLA PRASSI, L'ORGANO CENTRALE DELIBERANTE
E SEGUITI, SEPPUR CON TALUNI SCOSTAMENTI, DALLA MAGGIOR PARTE
DEGLI ORGANI PERIFERICI.
PIOGGIA E NEVE
IN RELAZIONE SPECIFICAMENTE ALL'EVENTO 'PIOGGIA' SI CONFERMA
CHE IL VALORE PARI O SUPERIORE AI MM.3 COSTITUISCE IL PARAMETRO
DI RIFERIMENTO PER LA VALUTABILITA' DELL'INCIDENZA DELLE
PRECIPITAZIONI,
QUALE CAUSALE INTEGRABILE, NELLO SPECIFICO SETTORE
DELL'AGRICOLTURA.
IL SUDDETTO PARAMETRO NON PUO' APPLICARSI IN MODO RIGIDO
ANCHE AGLI ALTRI SETTORI D'ATTIVITA' PRODUTTIVA E, IN PARTICOLARE
ALL'EDILIZIA, RISPETTO ALLA QUALE VA INVECE OPPORTUNAMENTE
ADOTTATO,
TENENDO CONTO DELLA DIVERSIFICATA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI,
IL CUI REGOLARE SVOLGIMENTO PUO' ESSERE OSTACOLATO DA LIVELLI
DI PIOGGIA ANCHE MINIMI E, COMUNQUE, INFERIORI AI 3 MM.
IN LINEA DI MASSIMA SONO DA RITENERSI INCIDENTI SUL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEL LAVORO, IN RAPPORTO ALLA STAGIONE NONCHE'
ALL'ORARIO
IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO, SECONDO LA PRASSI CONSOLIDATA:
- LE PRECIPITAZIONI ATTESTATE TRA I MM.2 E I MM.3 PER I LAVORI
DI COSTRUZIONE VERI E PROPRI, COMPRENSIVI DELLE FASI CONCERNENTI
LE ARMATURE, LA MESSA IN OPERA DI CARPENTERIA E DI PREFABBRICATI,
L'IMPIANTO E IL DISARMO DEI CANTIERI;
- I LIVELLI MINIMI DI PIOGGIA, COMUNQUE NON INFERIORI AI MM.1,50,
IN CASO DI INTERRUZIONI DI ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE IN CAVE
DI MATERIALI LAPIDEI O EDILI DI PRESTITO, DI ESECUZIONE DI
FONDAZIONI, O, MOVIMENTO TERRA, DI LAVORI STRADALI, DI
IMPIANTISTICA,
DI ARGINAMENTO DI CORSI D'ACQUA; IN TALI CASI SI TIENE CONTO
DELLE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NON SOLO NELLE 24 ORE MA
ANCHE NEI GIORNI PRECEDENTI;
- IL LIVELLO DI PIOGGIA NON INFERIORE A MM.1 NELLE ATTIVITA'
CONSISTENTI IN LAVORI ESTERNI DI INTONACATURA, VERNICIATURA,
PAVIMENTAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE, COPERTURA TETTI, ATTESO
CHE NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI A REGOLA D'ARTE SU SUPERFICI
E PIANI DI POSA NON PERFETTAMENTE ASCIUTTI. SULLO SVOLGIMENTO
DI DETTE LAVORAZIONI PUO' INCIDERE NEGATIVAMENTE ANCHE L'ALTO
TASSO DI UMIDITA', FENOMENO VALUTABILE AI FINI DELLA CONCESSIONE
DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI.
E' NECESSARIO TENERE PRESENTE, IN GENERALE, CHE LADDOVE LA
REGISTRAZIONE DELLA PIOGGIA VIENE EFFETTUATA GIORNALMENTE UNA
SOLA VOLTA (NORMALMENTE ALLE ORE 9 COME IN MOLTE STAZIONI
PLUVIOMETRICHE
DEGLI UFFICI IDROGRAFICI), IL QUANTITATIVO RILEVATO SEPPURE
E' CONSIDERATO CONVENZIONALMENTE COME MISURA DELLE PRECIPITAZIONI
DEL GIORNO STESSO, DI FATTO E' RIFERIBILE A QUELLE VERIFICATESI
NELL'ARCO TEMPORALE DELLE VENTIQUATTRO PRECEDENTI.
CRITERI ANALOGHI A QUELLI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE
DELLA INCIDENZA DELLA PIOGGIA SULL'ATTIVITA' PRODUTTIVA SI
APPLICANO
IN CASO DI 'NEVE' .
IN TALE IPOTESI LE PRECIPITAZIONI CHE SI VERIFICANO NEL
PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE A QUELLO OGGETTO DELLA DOMANDA,
ASSUMONO UN MAGGIORE RILIEVO IN QUANTO ALCUNE ATTIVITA' SONO
SICURAMENTE IMPEDITE NON SOLO DALLA CONTESTUALE CADUTA DELLA
NEVE, MA ANCHE DAL SUO PERMANERE AL SUOLO O DAL SUO SCIOGLIMENTO.
GELO
RELATIVAMENTE ALL'EVENTO 'GELO' LE TEMPERATURE AL DI
SOTTO DI 0 GRADI SONO CONSIDERATE PIU' O MENO VALIDE A GIUSTIFICARE
UNA CONTRAZIONE DELL'ORARIO, IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITA'
SVOLTA, ALLA FASE DI LAVORO IN ATTO NELL'UNITA' PRODUTTIVA NONCHE'
ALL'ALTITUDINE DEL CANTIERE. OVVIAMENTE PER IL SETTORE
DELL'EDILIZIA
LO SVOLGIMENTO AL COPERTO O ALLO SCOPERTO DELLE LAVORAZIONI
INCIDE SULLA VALUTAZIONE, COSI' COME LA NATURA DEL MATERIALE
USATO CHE PUO' ESSERE PIU' O MENO SENSIBILE AL GELO.
IN LINEA DI MASSIMA VIENE ESAMINATA L'AMPIEZZA DELL'ESCURSIONE
TERMICA RIFERITA ALL'INTERA GIORNATA E PUO ESSERE CONCESSA,
IN PARTICOLARE NEL SETTORE EDILE, L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
ANCHE SOLO PER LE ORE, DI SOLITO LE PRIME DEL MATTINO, IN CUI
SI REGISTRANO LE TEMPERATURE PIU' BASSE.
TALE CRITERIO E' SUSCETTIBILE DI ECCEZIONI QUALORA SIA
COMPROVATO, CON IDONEA DOCUMENTAZIONE, CHE L'UNICA LAVORAZIONE
IN ATTO NEL CANTIERE, AD ESEMPIO L'APPLICAZIONE DI VERNICI SPECIALI
O DI RIVESTIMENTI IN MATERIALE PLASTICO, NON PUO' ESSERE EFFETTUATA
SE NON IN PRESENZA DI TEMPERATURE SUPERIORI A ZERO GRADI.
IN ALCUNI CASI, CON RIFERIMENTO A SPECIFICI TIPI DI LAVORAZIONI,
VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE ANCHE GLI EVENTUALI EFFETTI
NEGATIVI DEL DISGELO.
OSCURITA', NEBBIA E FOSCHIA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELL'EDILIZIA E
AFFINI, DI NORMA 'L'OSCURITA'' NON E' CONSIDERATA CAUSA INTEGRABILE
QUANDO SIA COLLEGATA AL FISIOLOGICO ACCORCIAMENTO DELLE GIORNATE
IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO. LA NEBBIA E LA FOSCHIA SONO
RITENUTE ATTE A DETERMINARE UNA CONTRAZIONE DEL LAVORO QUALORA
PRESENTINO UN CARATTERE DI ECCEZIONALITA' OVVERO DI PARTICOLARE
INTENSITA', IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLA
LOCALITA' OVE L'UNITA' PRODUTTIVA E' UBICATA, NONCHE' ALLA
TIPOLOGIA
DELLE LAVORAZIONI (AD ESEMPIO LAVORI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA
ORIZZONTALE STRADALE).
VENTO
IL VENTO PUO' DAR LUOGO AD INTERVENTO INTEGRATIVO QUALORA
LA SUA INTENSITA', IN RAPPORTO AL TIPO DI LAVORO SVOLTO ED
ALL'UBICAZIONE
DELL'UNITA' PRODUTTIVA, SIA PARTICOLARMENTE INCIDENTE SULLA
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'EDILIZIA
E NELL'ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO, QUALE
PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA SUA INCIDENZA SUL REGOLARE
SVOLGIMENTO
DEILAVORI, IN RAPPORTO ALLA LORO TIPOLOGIA, E' STATO PRESTABILITA
A SUO TEMPO, IN LINEA DI MASSIMA, (V.CIRCOLARE N.148 DEL 13.5.94)
LA VELOCITA' PARI O SUPERIORE AI 30 NODI (OLTRE I 50 KM/H VENTO
FORTE).
PUO' ESSERE VALUTATO POSITIVAMENTE ANCHE IL VENTO CHE PRESENTI
UNA MINORE VELOCITA' IN PRESENZA DI FASI DI LAVORO SVOLTE AD
UNA NOTEVOLE ALTEZZA DAL SUOLO (AD ESEMPIO SU PALI O TRALICCI,
SU TETTI O CON L'IMPIEGO DI GRU, NONCHE' DI ESCAVAZIONI DI MARMI
O SIMILI IN ZONE COLLINARI E DI ALTA MONTAGNA), OVVERO DI ATTIVITA'
CHE PRESUPPONGONO L'USO DI FIAMMA OSSIDRICA.
ALTE TEMPERATURE
LE TEMPERATURE ECCEZIONALMENTE ELEVATE CHE IMPEDISCONO
LO SVOLGIMENTO DI FASI DI LAVORO IN LUOGHI NON PROTEGGIBILI
DAL SOLE OVVERO L'UTILIZZO DI MATERIALI CHE NON SOPPORTANO IL
FORTE CALORE (VEDI ARMAMENTO FERROVIARIO), POSSONO COSTITUIRE
EVENTO CHE PUO' DARE TITOLO AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO.
IL DIRETTORE CENTRALE
( IMPROTA )
Messaggio n. 2025 del 9 ottobre 1998
Oggetto:
PERIODO DI MALATTIA CON RETRIBUZIONE RIDOTTA; CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'. ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N.338, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1989, N.389.
DA PARTE DI ALCUNE SEDI SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA UTILIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DI RETRIBUZIONE RIDOTTA PER MALATTIA, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AD INTEGRAZIONE.
AL RIGUARDO SI PRECISA QUANTO SEGUE.
I PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI IN MISURA RIDOTTA, DIVERSAMENTE DAI PERIODI DI MALATTIA PER I QUALI NON SUSSISTE IL DIRITTO AD ALCUNA RETRIBUZIONE, SONO UTILI AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA', TRATTANDOSI COMUNQUE DI PERIODI RETRIBUITI.
AL FINE, PERALTRO, DI STABILIRE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N.638 DEL 1983,NELL'ANNO IN CUI TALI PERIODI SI COLLOCANO, OCCORRE:
SOMMARE TUTTE LE RETRIBUZIONI INTERE E RIDOTTE COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTE O DOVUTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE ACCREDITATE FIGURATIVAMENTE NELL'ANNO CONSIDERATO (V. CIRCOLARE N.147 DEL 4 LUGLIO 1989);
VERIFICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE N.638, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N.389 DEL 1989, SE LA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA COSI' OTTENUTA SIA ALMENO PARI AL PRODOTTO DEL MINIMALE RETRIBUTIVO SETTIMANALE VIGENTE NELL'ANNO PER IL NUMERO DELLE SETTIMANE PER LE QUALI NELL'ANNO STESSO RISULTI EROGATA O DOVUTA UNA RETRIBUZIONE ANCORCHE' RIDOTTA. IN CASO CONTRARIO, OPERARE LA CONTRAZIONE DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA', CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7,COMMA 2. PER L'ANNO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE, VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL
COMMA 4 DELLO STESSO ARTICOLO 7
PER LA DETERMINAZIONE DELLE SETTIMANE DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILI AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' SI TERRA' CONTO ANCHE DELLE RETRIBUZIONI FIGURATIVE, IVI COMPRESE QUELLE AD INTEGRAZIONE DELLE SETTIMANE DI RETRIBUZIONE RIDOTTA DETERMINATE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 598 C.V. DEL 24 LUGLIO 1982. SI RICORDA CHE L'ACCREDITO NON PUO' ESSERE EFFETTUATO PER I PERIODI DI MALATTIAINFERIORI A SETTE GIORNI O ECCEDENTI I PERIODI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1996, N.564, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 1) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 1998, N. 278, IN TUTTA LA VITA ASSICURATIVA.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Messaggio 4721 del 1998
OGGETTO: LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO.
CRITERI DI CALCOLO PER LA INDENNITA' DI
MATERNITA'.
IN RELAZIONE AD ALCUNI QUESITI PERVENUTI IN TEMA DI
CALCOLO DELLA INDENNITA' DI MATERNITA' SPETTANTE ALLE
LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO, SI CHIARISCE CHE LA
RETRIBUZIONE DA PRENDERE A RIFERIMENTO DEVE ESSERE QUELLA
PERCEPITA DALLA LAVORATRICE NEL MESE DI CALENDARIO
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO IN CUI INIZIA IL PERIODO
DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO.
CON CIRC. N. 254 DEL 20.9.94, INFATTI, E' STATO
PRECISATO CHE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI DELLO
SPETTACOLO IN MATERNITA' DEVONO ESSERE APPLICATE LE
DISPOSIZIONI GENERALI DI CUI ALLA LEGGE N. 1204/71, VALIDE
PER TUTTE LE LAVORATRICI DIPENDENTI, COMPRESE, QUINDI, LE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO RETRIBUTIVO DA PRENDERE
A BASE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA DI
MATERNITA'.
SI PRECISA, POI, CHE IL MASSIMALE RETRIBUTIVO
ATTUALMENTE VIGENTE, PARI A £. 130.000, SULLA BASE DEL
QUALE SONO CALCOLATE LE INDENNITA' DI MATERNITA', E' UN
LIMITE MASSIMO GIORNALIERO.
AI FINI DEL CALCOLO IN QUESTIONE, PERTANTO, L'IMPORTO
MASSIMO CHE PUO ESSERE PRESO A RIFERIMENTO PER OGNI SINGOLA
GIORNATA DI LAVORO NON PUO SUPERARE IL MASSIMALE SUDDETTO.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Messaggio 306 del 20 agosto 2003
Oggetto:
Calcolo della pensione di inabilità in forma contributiva nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Modalità di calcolo della maggiorazione convenzionale.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo della pensione di inabilità per gli iscritti alla Gestione Separata.
In particolare è stato chiesto quale sia l’aliquota di computo applicabile per la determinazione della contribuzione da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età.
Si richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 15, della legge 8.8.1995, n. 335 il quale dispone che “per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14”. Per effetto del richiamato comma 14 per la pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
I relativi criteri applicativi sono stati forniti in generale con la circolare n. 180 del 14 settembre 1996.
Per gli iscritti alla Gestione separata sono operanti, com’è noto, aliquote di computo per il calcolo della pensione differenziate in relazione alla situazione dell’interessato e nei diversi anni. Si vedano in proposito le circolari n. 21 del 30 gennaio 2003, e n. 26 del 28 gennaio 2002.
Ai fini del calcolo della pensione di inabilità per i predetti assicurati l’aliquota di computo da applicare alla retribuzione media settimanale per la determinazione della contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, è pari a quella vigente per l’interessato nella predetta Gestione separata alla data di decorrenza del trattamento pensionistico in parola.
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione di inabilità a carico della gestione stessa (v. circolare n. 108 del 7 giugno 2002, punto 2).
In tal caso i periodi contributivi maturati nelle richiamate gestioni pensionistiche concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335.
IL DIRETTORE CENTRALE
(De Stefanis)