Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 29193 del 4 dicembre 2007
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
- Dettagli
- Visite: 25385
Messaggio 29193 del 4 dicembre 2007
Oggetto: C.I.S.O.A.: anticipazione delle prestazioni a sostegno del reddito da parte dei datori di lavoro.
Articolo 1 comma 10 del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n.
81 dell'11 marzo 2006.
Le circolari n. 81 del 4 maggio e n. 118 del 5 ottobre 2007, hanno recepito le direttive dell’ art. 1 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006 n.81, che impone ai datori di lavoro l’ erogazione, a titolo di anticipo, delle prestazioni spettanti ai propri lavoratori, con possibilità di compensazione in fase di versamento dei contributi.
Tra le prestazioni di cui è stata resa obbligatoria l’ anticipazione risulta presente l’ Integrazione Salariale per gli Operai dell’ Agricoltura (C.I.S.O.A.), la cui procedura automatizzata di pagamento diretto è stata modificata in ottemperanza di quanto stabilito dalla nuova normativa.
In particolare la procedura prevede:
All’interdizione del pagamento diretto della prestazione, da parte delle Sedi Inps, di periodi di sospensione dell’ attività lavorativa richiesti con domande presentate successivamente al 30/09/2007 (v. msg. n. 20373 del 7.8.2007). Il flusso che consente l’ emissione di pagamenti diretti resta attivo per la sola gestione dell’ arretrato e per soddisfare eventuali richieste in tal senso da parte di aziende che si trovino nelle condizioni descritte nelle circolari di attuazione.
All’emissione della lettera di comunicazione all’ azienda dell’ esito dell’ esame da parte della Commissione Provinciale, che viene ad assumere il valore di autorizzazione a conguagliare quanto precedentemente anticipato.
L’ emissione di tale comunicazione (v. allegato facsimile) conclude l’ iter della domanda C.I.S.O.A. e dalla ricezione della stessa le aziende potranno richiedere il rimborso delle somme anticipate.
La compensazione di quanto anticipato con i contributi dovuti, sarà effettuata al momento della tariffazione del trimestre di competenza.
Si precisa che qualsiasi richiesta inerente l’utilizzo della procedura automatizzata (es. sblocco dei pagamenti diretti nei casi previsti dalle circolari citate, sblocco delle domande inviate dal primo ottobre con periodi anteriori a tale data, ecc.) deve essere inviata con e-mail all’indirizzo di posta elettronica dei sigg. Giancarlo Bodrati, della direzione provinciale di Alessandria e Carlo Dante, della direzione provinciale di Cuneo.
Nulla è cambiato per quanto riguarda le domande e il relativo iter amministrativo.
Il Direttore Centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Ruggero Golino