Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 1985
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A chi non spetta
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A chi spetta
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Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
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Casi particolari e chiarimenti
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Compatibilità
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Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
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Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
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Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
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Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
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Flessibilità
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Incumulabilità
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Indennità di maternità/paternità
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Interdizione dal lavoro
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La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
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La prescrizione
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La retribuzione giornaliera
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Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
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Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
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Le modalità di pagamento
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Maternità ed altre prestazioni
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Parto prematuro
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Quando spetta al padre
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Quando spetta l'indennità di maternità
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Regime fiscale della prestazione
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Requisiti
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Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI