Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 1992
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Messaggio 43198 del 12 febbraio 1992
Oggetto:
Risposta a quesiti.
Con riferimento alla circolare n. 165 del 25 luglio 1989 si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia delle risposte fornite a quesiti formulati da una struttura periferica.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
OGGETTO: Integrazione al trattamento minimo in caso di titolarità di più pensioni.
I chiarimenti chiesti da codesta Sede circa i criteri di applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 638/1983 in caso di coesistenza, dal 1° gennaio 1988 in poi, di pensione a carico del F.P.L.D. liquidata sulla base di oltre 780 contributi settimanali e di pensione a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi avente decorrenza anteriore a quella della pensione A.G.O., sono stati forniti, in relazione ad analogo quesito posto da altra S.A.P., con messaggio n. 12003 del 21 ottobre 1991, al quale si fa integrale rinvio, nel senso che l'integrazione al minimo è dovuta sulla pensione A.G.O. costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali.
Codesta Sede ha chiesto inoltre su quale pensione sia dovuta l'integrazione a norma dello stesso articolo 6, comma 3, nel caso di titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 1.3.1985, integrata al minimo e aumentata della maggiorazione ex articolo 14 quater della legge n. 33/1980 (si tratta evidentemente di pensione esclusa dalla riliquidazione prevista dall'articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 in quanto proveniente da pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984) e di pensione VO con decorrenza 1.3.1990, liquidata sulla base di oltre 780 settimane di contribuzione obbligatoria e figurativa e non avente titolo alla maggiorazione in questione, abrogata dall'articolo 4 della legge n. 140/1985 Al riguardo deve considerarsi che i criteri informatori del disposto del comma 3 dell'articolo 6 sono chiaramente quelli di assicurare l'integrazione della pensione avente titolo al trattamento più elevato a prescindere, come più volte ribadito, dall'importo del trattamento complessivamente
spettante. Nel caso di specie, quindi, considerato che a parità di trattamento minimo, sulla pensione SO è dovuta anche la maggiorazione ex articolo 14 quater, non spettante sulla pensione VO, si ritiene che l'integrazione al minimo debba essere mantenuta sulla pensione di reversibilità.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI