Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 1994
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
.
OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
.
.
Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
.
Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
.
La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
.
In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
.
Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
.
.
IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI