Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori dipendenti Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
-
Casi particolari e chiarimenti
-
Compatibilità
-
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
-
Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici
-
Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
-
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso
-
Flessibilità
-
Incumulabilità
-
Indennità di maternità/paternità
-
Interdizione dal lavoro
-
La domanda e la documentazione da allegare alla domanda
-
La prescrizione
-
La retribuzione giornaliera
-
Lavoratrice part-time verticale, lavoratrice saltuaria, lavoratrice dello spettacolo
-
Le giornate indennizzabili e il calcolo dell'indennità
-
Le modalità di pagamento
-
Maternità ed altre prestazioni
-
Parto prematuro
-
Quando spetta al padre
-
Quando spetta l'indennità di maternità
-
Regime fiscale della prestazione
-
Requisiti
-
Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
- Dettagli
- Visite: 27313
Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
Oggetto. Regolamentazione comunitaria: articolo 46 e Allegato IV, lettera C, del regolamento CEE n.1408/71; estensione dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 relativo al minimale.
Alcune Sedi hanno chiesto di precisare se, in applicazione delle disposizioni trasmesse con messaggi nn. 16971 del 21 aprile 1998 e 19229 del 25 luglio 2007, debba essere attribuito il minimale di cui all’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 non soltanto a coloro che sono titolari di pensione il cui diritto sia stato raggiunto con la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, ma anche a coloro che, soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, avendo periodi assicurativi in Italia ed in un altro Stato comunitario, hanno diritto a pensione autonoma italiana, in base ai soli contributi italiani.
In realtà, sia la disposizione di legge suindicata che il messaggio n. 102 del 16 marzo 2001 limitano l’attribuzione del minimale unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Tuttavia, tale limitazione porta ad escludere dal diritto al minimale i soggetti i quali, pur avendo raggiunto il diritto a pensione autonoma, ricevono una pensione di importo inferiore all’importo del minimale, garantito, invece, a coloro che hanno diritto a pensione unicamente con la totalizzazione dei periodi esteri.
In considerazione della rilevanza della questione, è stato interessato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato che, allo stato attuale della normativa e “in considerazione del disposto letterale dell’art.3, comma 15, della legge n. 335/95, si ritiene che non sussistano margini per una interpretazione estensiva della norma in questione che appare coerente ……. con l’attuale disciplina comunitaria”.
Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono le disposizioni impartite alle Sedi con i sopraccitati messaggi e, pertanto, l’attribuzione del minimale in argomento è limitata unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Il Direttore Centrale
Giorgio Craca