Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

(msg.219/2013)

Com’è noto la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 consente a “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell’ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 sopra citato, l’iscritto alla gestione separata può accedere al trattamento pensionistico  a carico della gestione separata stessa, computando per il diritto  a pensione i periodi  non coincidenti temporalmente e  per la misura della pensione  tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali indicate nell’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996, che, in genere, non “dialogano” (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate nella Gestione Separata.

Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzione menzionata nell’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo,  previste per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996  alla Gestione separata.

Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 283, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011, illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della circolare n. 35 del 2012, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata introdotta dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 .

Twitter Facebook