Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011

(msg.219/2013)

Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, si ritiene che i meccanismi della salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31/12/2011 si possano estendere anche nei casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi in gestione separata, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011. (circolare n. 108 del 2002, punto 2).

Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti  vigenti alla data del 31/12/2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata  (v. in proposito circ. n. 60, punto 2.3 – parte prima - del 2008).

Pertanto, le Sedi dovranno  verificare al 31/12/2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può  essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Si precisa che anche in tale situazione l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 282/1996, si precisa che la stessa – in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i., sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge,  già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione  (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

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