Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti

(circ.184/2015)

Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.

I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste  per i predetti trattamenti.

Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni,  la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (vedi circolare n. 140 del 2013 e vedi inabilità col computo).

Computo nella gestione separata

Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti

(circ.184/2015)

Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.

I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste  per i predetti trattamenti.

Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni,  la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (vedi circolare n. 140 del 2013 e vedi inabilità col computo).

Calcolo della maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità conseguita col computo

Calcolo della maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità conseguita col computo.

In caso di liquidazione di pensione di inabilità in computo, i periodi contributivi maturati nelle gestioni pensionistiche interessate dal computo concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 (messaggio n. 306 del 20.08. 2003 e circolare n. 180 del 14 settembre 1996, p. 3).

Nella considerazione che l’esercizio della facoltà di computo comporta la liquidazione del trattamento di inabilità nella gestione separata ne consegue che, nel calcolo della maggiorazione convenzionale, la media delle basi pensionabili annue possedute negli ultimi 5 anni in relazione alla quale deve essere computata l’ulteriore quota di contribuzione per il periodo intercorrente tra la data della domanda e il 60° anno di età, dovrà essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione da liquidarsi nella gestione separata, anche se quest’ultima non sia l’ultima gestione nella quale il lavoratore abbia contribuito.

Non dovranno pertanto essere presi in considerazione, ai fini dell’anzidetta media, eventuali periodi contributivi in gestioni diverse dalla gestione separata e, pertanto, l’aliquota di computo per cui moltiplicare la retribuzione media settimanale sarà quella vigente nella gestione separata al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

Chiarimenti in materia di trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo

Chiarimenti in materia di trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo.

Nelle ipotesi di liquidazione di assegno ordinario di invalidità conseguito esercitando la facoltà di computo, il relativo trattamento soggiace al regime contributivo.

Tale regime opera anche quando l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti.

Va precisato che ove il soggetto, cui sia stato riconosciuto e confermato l’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo, versi successivamente al riconoscimento dell’assegno ulteriore contribuzione, l’utilizzo della stessa ai fini della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia avviene secondo modalità diverse a seconda che  la  contribuzione versata successivamente alla titolarità dell’assegno in computo sia o meno diversa dalla contribuzione che è stata oggetto di computo e che è confluita nell’assegno erogato a carico della Gestione Separata.

Esclusivamente nel caso in cui la contribuzione accreditata successivamente alla titolarità dell’assegno ordinario si riferisca ad una gestione non compresa tra quelle che hanno consentito all’interessato di esercitare la facoltà di computo, questi può riesercitare la facoltà in argomento  al fine di valorizzare tale contribuzione per il perfezionamento del requisito contributivo utile per la trasformazione dell’assegno  in pensione di vecchiaia a condizione che detta contribuzione sia stata accreditata in una delle gestioni previdenziali come individuate nell’articolo 3, comma 1, del DM n. 282 del 1996 (v. circolare n. 112 del 1996 e n. 108 del 2002).

Nel caso in cui, invece, la contribuzione successiva sia riferita ad una delle gestioni già utilizzate per la facoltà di computo, la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia opera d’ufficio, secondo le regole di carattere generale previste per la generalità dei titolari di assegno ordinario.

Si chiarisce, infine, che la facoltà di computo esercitata, a suo tempo, per la liquidazione dell’assegno non è vincolante per un successivo trattamento pensionistico nell’ipotesi in cui l’assegno sia revocato o non confermato.

Pertanto il soggetto, cui sia stato revocato o non confermato l’assegno in computo può richiedere, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, una prestazione pensionistica calcolata col sistema misto.

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