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Computo nella gestione separata
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Computo nella gestione separata
Pensione supplementare in computo. Requisiti
(circ.184/2015)
Il titolare di trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la gestione separata e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della gestione separata, la pensione supplementare di cui all’articolo 1 comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 con il computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996.
I requisiti richiesti per il conseguimento della pensione supplementare in computo a carico della gestione separata sono quelli dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 richiamati dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996.
Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il soggetto:
- non abbia conseguito un autonomo diritto a pensione nella gestione separata;
- sia in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23 della legge n. 335 del 1995 sia degli specifici requisiti previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare richiesta in gestione separata.
Si precisa che sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.
Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in base a normative previgenti (circolare n. 60 del 15.05.2008, messaggio n. 11137 del 15.05.2008, messaggio n. 219 del 2013, p.3).