Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Computo nella gestione separata Sistema di calcolo e misura del trattamento
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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
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Pensione supplementare in computo. Requisiti
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
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Computo nella gestione separata
Sistema di calcolo e misura del trattamento
(circ.184/2015)
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed al punto 2 della circolare n. 108 del 2002 per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.