Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Indicatore della situazione patrimoniale

(circ.171/2014) (art.5)

Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Indicatore della situazione patrimoniale

(circ.171/2014) (art.5)

Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Patrimonio immobiliare

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente  a quello di presentazione della DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due agevolazioni si possono cumulare.

In base alla nuova disciplina  rileva il patrimonio immobiliare all’estero del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo,  definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Patrimonio mobiliare

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l’unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero:

  • depositi e conti correnti bancari e postali;
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
  • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996;
  • altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
  • il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

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