Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

I controlli

(circ.171/2014) (art.11)

Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico. Per dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l’INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Anche gli enti erogatori effettuano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, controlli, diversi da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, possono  inviare  all'Agenzia  delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.

Nell’ambito dell’attività di accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari della prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

I controlli

(circ.171/2014) (art.11)

Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico. Per dati autodichiarati per i quali l’Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l’INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Anche gli enti erogatori effettuano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, controlli, diversi da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, possono  inviare  all'Agenzia  delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.

Nell’ambito dell’attività di accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari della prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Omissioni o difformità

Omissioni o difformità

Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell’attestazione contenente l’ISEE. In tal caso il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

  • presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
  • richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

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