Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni

(circ.171/2014) (art.7)

L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

  1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
    1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
    2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
    3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma  ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;
  3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

  • l’ISEE minorenni non coincide con l’ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.
    L’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l’ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui  si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  • l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).
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