Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEE corrente (Modulo Sostitutivo - MS)

(circ.171/2014) (art.9) (msg.3835/2019)

Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISEE corrente (Modulo Sostitutivo - MS)

(circ.171/2014) (art.9) (msg.3835/2019)

Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Condizioni per richiedere un ISEE corrente

Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:

  • il possesso di un ISEE in corso di validità;
  • una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata successivamente;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato precedentemente.

Per la richiesta dell’’ISEE corrente è necessario compilare l’apposito Modulo, denominato Modulo Sostitutivo MS.

Durata della validità dell'ISEE corrente

L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestate la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

Il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, è esteso da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo (msg.3835/2019).

Variazioni lavorative che consentono di chiedere un ISEE corrente

Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell’ISEE corrente sono le seguenti:

  1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate, a decorrere dalla data del 23 ottobre 2019 (msg.3835/2019), a seguito della modifica apportata dall’articolo 28-bis del decreto Crescita.

In primo luogo, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.

Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

In tale ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.

L’articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

Redditi e trattamenti che possono essere aggiornati con l'ISEE corrente

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

  • redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilaticonseguiti nei 12 mesiprecedentia quello della richiesta della prestazione;
  • redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito,  a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesiprecedenti a quello della richiesta della prestazione

Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tale ultimo caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.

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