Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

(circ.171/2014) (art.6)

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili  a domicilio) nonché atti  a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni  sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Per le  prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.

Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni  per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

 

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